Ecco quali sono le regole per parcheggiare l’auto senza rischiare multe
Il rispetto del Codice della Strada: i consigli dell'avvocata Giulia Orsatti
Vi parlo da automobilista pigro, appartenente a quella specie che preferisce un parcheggio di fortuna piuttosto che perdere ore a cercarne uno lecito. Ma vi parlo anche da cittadino stanco di imprecare contro gli ausiliari del traffico ogni volta che scorge il tagliando nei tergicristalli. Visto anche l’inasprimento delle sanzioni irrogate in questi casi, vorrei che qualcuno che ci capisce mi spiegasse una volta per tutte come e dove poter parcheggiare in sicurezza.
Roberto
Ogni automobilista conosce bene l’inquietudine e la frustrazione che scaturisce nel girare attorno all’isolato, nel tentativo di trovare un parcheggio per la propria autovettura. Tale sentimento è talmente condiviso che anche i meno scaramantici si sentono baciati dalla fortuna quando vedono liberarsi quel posteggio sotto casa, così tanto agognato, durante l’estenuante e quotidiana ronda percorsa al ritorno dall’ufficio. I più impazienti, viceversa, sono perfino portati a confondere la malasorte con le normali conseguenze derivanti dal mancato rispetto delle norme del Codice della Strada. Ebbene, data la diffusione dell’interesse sotteso a scongiurare questa problematica, saremo lieti di enunciare alcune regole che permetteranno agli automobilisti di mettersi il cuore in pace ogni qualvolta si troveranno incerti su dove e come arrestare la propria marcia. Le prescrizioni dettate in materia di arresto, sosta e fermata dei veicoli sono contenute nel D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, c.d. Codice della Strada, agli artt. 157, 158 e 159 e possono essere dettate anche dai Comuni con l’emanazione di ordinanze apposite e attraverso la c.d. segnaletica orizzontale e verticale. Ferme restando le prescrizioni contenute nelle norme sopracitate, in linea di massima, vige il principio della normale prudenza e, ove il Comune non disegni sull’asfalto alcuna striscia o non “pianti” e affigga gli specifici cartelli di divieto, la fermata e la sosta del veicolo possono dirsi consentite, sempre che rispettino alcune caratteristiche. In particolare, esclusi i casi tassativamente elencati nelle sopracitate norme, anche in assenza di esplicita indicazione prescrittiva, per la relativa sosta o fermata, il veicolo dovrà essere posizionato in modo tale da non arrecare fastidi alla circolazione, in particolare “il veicolo deve essere collocato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Qualora non esista marciapiede rialzato, deve essere lasciato uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni, comunque non inferiore ad un metro”. Dunque, dovrà parcheggiarsi il veicolo lungo un marciapiede o un bordo della carreggiata ove non sia presente alcun divieto e fuori dai luoghi tassativamente elencati nell’art. 158 C.d.S., posizionandolo parallelamente al cordolo del marciapiede o al bordo suddetto e le ruote, anch’esse, dovranno trovarsi posizionate diritte e allineate al medesimo, pena la multa per parcheggio in assenza di segnaletica. Ovviamente, il divieto di sosta e di fermata è da intendersi valido anche laddove non vi sia la contemporanea presenza della segnaletica orizzontale e verticale, bastando all’uopo anche una sola delle due. Tuttavia, in presenza dell’inconfondibile cartello, vi sono casi che potrebbero portare ad alcune ambiguità se la segnaletica non risulta visibile in una determinata area. Se, infatti, il cartello di divieto risulta nascosto dalla vegetazione, ad esempio, il proprietario del veicolo multato potrà far valere le proprie ragioni in giudizio attraverso una specifica opposizione da proporsi o dinanzi al Prefetto o al Giudice di Pace, anche senza la necessità di un difensore. Tuttavia, data l’esiguità della sanzione comminata nel caso di specie, dovrà comunque eseguirsi un bilanciamento di interessi tra l’ammontare della perdita patrimoniale che l’interessato subirebbe con il pagamento della sanzione irrogata – ancorché probabilmente illegittima – rispetto ai costi e ai rischi che da discenderebbero da un’opposizione alla multa.
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