Se l’azienda chiede di lavorare gratuitamente al giovane tirocinante
Cosa prevedono le normative: i consigli dell'avvocato Domenico Nicosia
Sono da poco entrato in un’azienda di cui non faccio il nome per precauzione. Per ora sono a fare il tirocinio, ma mi hanno chiesto di lavorare gratis perché mi dicono che devo fare formazione. È legale?
A.G.
In linea di massima, nell’ordinamento italiano non trova spazio la prestazione di lavoro subordinato non retribuita, ed è proprio la nostra Costituzione a sancirlo, all’articolo 36, comma 1, laddove prevede che “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa”. Tuttavia, esistono delle eccezioni.
Il tirocinio formativo e di orientamento si presenta come un rapporto triangolare tra ente promotore, azienda ospitante e tirocinante. I tirocini curricolari possono essere non retribuiti in quanto non costituiscono un rapporto di lavoro subordinato, bensì rientrano nella formazione obbligatoria per il conseguimento di un titolo di studio. L’accordo che disciplina questo tipo di tirocini definisce la durata, la retribuzione, i costi per le aziende e le modalità di attivazione. Per quanto riguarda il primo aspetto, la durata minima può essere anche di poche settimane, ma più spesso si tratta di almeno 3 mesi. La durata massima invece non può superare i 12 mesi, salvo poche eccezioni.
Per quanto concerne il secondo aspetto le aziende non sono tenute a retribuire i tirocinanti curricolari, né a versare contributi previdenziali, bensì, a loro discrezione, possono decidere di fornire un rimborso spese ai giovani tirocinanti. Al contrario, i tirocini extracurricolari sono costituiti al fine di agevolare l’inserimento nel mondo del lavoro di disoccupati, inoccupati o soggetti svantaggiati e soggiacciono a regole diverse.
La normativa cui si deve fare riferimento sono le linee guida del 2017 e la Legge di Bilancio del 2022. Inoltre, in materia, ampio spazio è lasciato alle normative regionali. Le direttive dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro impongono alcuni obblighi per questo tipo di tirocini tra cui l’obbligo di remunerazione adeguata identificata come indennità; quest’ultima è obbligatoria e l’importo minimo è stabilito dalle normative regionali. In questi casi la durata minima è di 2 mesi e quella massima di 12.
È importante sottolineare che la mancata corresponsione della suddetta indennità può dar luogo ad una sanzione amministrativa a carico del trasgressore il cui importo è definito dalla Legge 689/1981 e va da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 6.000. In ogni caso, ai sensi della Legge di Bilancio 2022, comma 723, il tirocinio non curricolare non costituisce un vero e proprio rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione al lavoro dipendente. Infine, per completezza argomentativa, si precisa che il tirocinio – specie quello curricolare – è differente dal rapporto di stage. La differenza principale sta nel fatto che il primo è necessario per il conseguimento di un titolo di studio, lo stage è invece facoltativo. Dal punto di vista pragmatico, invece, anche gli stage prevedono un piano di formazione concordato tra lo stagista e il titolare dell’azienda e sono finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mondo del lavoro.
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