Se danneggi l’auto per una buca in strada puoi chiedere i danni
L’ente proprietario è responsabile: i consigli dell'avvocato Domenico Nicosia
Qualche mese fa percorrevo una strada provinciale nel comune di Pontedera, quando all’improvviso, a causa di una buca sull’asfalto, subivo un grave danno alla mia auto. Nell’immediato chiamavo la polizia che rilevava effettivamente che la buca era profonda 18 centimetri. Chiamavo il carroattrezzi e depositavo la mia autovettura presso il mio meccanico. Lo stesso mi comunicava che a causa di quella terribile buca la mia vettura aveva subito un danno di circa 4.000 euro. Secondo voi è possibile far pagare il Comune o chi di dovere? Grazie.
Maurizio
L’ente proprietario di una strada aperta al transito veicolare ha l’obbligo di custodire e provvedere alla relativa manutenzione. Il nostro ordinamento, all’interno dell’art. 2051 c.c., dispone che: “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Il custode, ai sensi di tale norma, è colui che ha il potere effettivo di vigilanza e controllo sulla cosa e risponde anche quando il danno si verifica per l’azione autonoma della cosa stessa.
Il legislatore ha quindi inteso offrire una tutela specifica ai soggetti danneggiati da una cosa (o da una persona terza identificata), attraverso la previsione della responsabilità oggettiva, che si distingue dalla responsabilità soggettiva.
La prima è una forma di responsabilità civile in cui una persona può essere responsabile di un danno, indipendentemente da dolo o colpa nella condotta tenuta, a meno che il soggetto imputabile di colpa non dimostri che l’evento si sia verificato per un caso fortuito e dunque non imputabile.
Mentre la cosiddetta responsabilità soggettiva presuppone che la colpa sia interamente imputabile ad una condotta colpevole da parte del responsabile del danno.
Nel caso in esame, la responsabilità prevista dall’art. 2051 c.c. è imputabile all’ente proprietario e, dunque, custode della strada.
Quest’ultimo, infatti, ha l’obbligo non solo di effettuare la regolare manutenzione, ma anche di prevenire – e, se del caso, segnalare – ogni situazione di pericolo o insidia.
In tal senso si è pronunciata anche la Cassazione che, con sentenza n. 24529/2009, si è espressa in modo favorevole in un caso analogo chiarendo che: “L’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell’art. 2051 c.c. dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo imminente connesse alla struttura e alle pertinenze della strada stessa”.
Pertanto, ai fini dell’accertamento della responsabilità civile dell’Ente proprietario, nonché custode, di una strada provinciale è rilevante la verifica del nesso causale tra la condotta illecita (tenuta dal custode a causa della mancata manutenzione) e il verificarsi dell’evento lesivo che ha prodotto il danno. Alla luce della combinazione tra il principio della conditio sine qua non e quello della casualità efficiente, la condotta del custode deve rappresentare una condizione necessaria e causalmente rilevante per la produzione del danno.
In conclusione, per accertare e dichiarare la responsabilità del custode è necessario adire le opportune sedi giudiziarie per ottenere una pronuncia che condanni la condotta del custode e ottenere il risarcimento del danno subìto sempre se quest’ultimo non dimostri che l’evento è venuto in essere per un fatto a lui imputabile.
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