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L’obbligo di comunicazione

Conviene comunicare i dati del conducente anche in caso di ricorso

Conviene comunicare
i dati del conducente
anche in caso di ricorso

Codice della strada e sanzioni: i consigli dell'avvocato Domenico Nicosia

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Mi chiedo come sia possibile che io debba comunicare i dati del conducente entro 60 giorni anche se ho fatto ricorso e la multa non è ancora definitiva. Cioè, devo dare informazioni personali prima ancora che si sappia se ho davvero torto? Ma allora che senso ha parlare di definizione della contestazione se poi mi multano pure se vinco il ricorso?
Marta da Livorno

L’obbligo di comunicazione dei dati del conducente in caso di infrazioni che comportino la sanzione accessoria della sottrazione di punti sulla patente è previsto dall’articolo 126-bis del codice della strada.

Il comma 2 dell’articolo dispone che: “L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi, ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza, da parte dell'organo di polizia, dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero della conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale".

L’interpretazione della norma, in assenza di un intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, presenta alcune problematiche.

Una prima lettura, seguita dagli organi di polizia locale sulla base di circolari ministeriali, ritiene che l’obbligo di comunicazione dei dati del conducente configuri un illecito autonomo. Conseguentemente, i dati dovrebbero essere comunicati entro sessanta giorni dalla notifica del verbale, ritenendo che la disposizione sulla comunicazione della decurtazione dei punti entro trenta giorni dalla definizione della contestazione presupponga che i dati siano stati previamente trasmessi, ma che l'effettiva decurtazione avvenga soltanto a procedimento definito.

Va però ricordato che le circolari ministeriali vincolano esclusivamente le amministrazioni a cui sono rivolte, e non hanno valore coercitivo per i cittadini o gli organi giudicanti.

Diversamente la giurisprudenza e, soprattutto, le sentenze della Corte di Cassazione costituiscono riferimenti interpretativi più autorevoli.

Una diversa interpretazione, sostenuta da alcuni giudici di pace e avallata anche dalla Corte di Cassazione con recenti provvedimenti (ordinanze n. 26553/24 e n. 425/25, sentenza n. 3022/24), dà invece rilievo alla necessità della “definizione della contestazione” quale presupposto per la comunicazione dei dati.

Secondo tale orientamento, la comunicazione dei dati del conducente dovrebbe avvenire solo successivamente alla definizione della contestazione, ossia dopo il pagamento della sanzione o la conclusione dei procedimenti amministrativi o giurisdizionali relativi.

Questa interpretazione appare maggiormente condivisibile, considerando che non avrebbe molto senso pretendere la comunicazione di dati personali in relazione a un’infrazione ancora sub iudice. In ogni caso, è consigliabile, anche in pendenza di un eventuale ricorso, procedere comunque alla comunicazione dei dati prevista dall’articolo 126-bis del codice della strada, al fine di evitare la pesante sanzione pecuniaria prevista per l’omissione.

Infine, si deve considerare che, in assenza di un consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione, i singoli giudici di pace e, in caso di appello, i tribunali possono adottare interpretazioni difformi, determinando un'incertezza sull’esito dei giudizi relativi alla sanzione principale.

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