Il Tirreno

Toscana

La sentenza

Il Consiglio di stato conferma: i diritti d’uso nei porti devono essere pagati dalle compagnie crocieristiche

di Maurizio Campogiani

	Una delle sale del Tar del Lazio (foto di archivio)
Una delle sale del Tar del Lazio (foto di archivio)

Una sentenza destinata a fare giurisprudenza quella pronunciata dal Consiglio di Stato

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CIVITAVECCHIA. Una sentenza che può fare giurisprudenza in favore delle autorità portuali di tutta Italia che predispongono attività al servizio del traffico crocieristico, quella pronunciata nei giorni scorsi dal Consiglio di Stato, che ha respinto, così come era già avvenuto con il Tar del Lazio, il ricorso presentato dalla Clia, l’associazione che raccoglie le compagnie crocieristiche, e dalle singole aziende armatoriali del settore, nei confronti dell’imposizione da parte dell’authority del Mar Tirreno Centro Settentrionale.

L’ente e le imposte

L’ente portuale che ha sede a Civitavecchia ha infatti applicato nuove imposte sui servizi di interesse generale di cui beneficiano proprio i crocieristi. Contro il provvedimento avevano presentato ricorso Clia e le compagnie armatoriali che insistono sul porto laziale, ovvero Costa Crociere, Msc Crociere e Royal Caribbean, tutte socie di Roma Cruise Terminal, la società che a Civitavecchia gestisce il terminal crociere.

La decisione

Il Consiglio di Stato, confermando quanto già deciso dai giudici del Tribunale Amministrativo Regionale, ha ribadito nel suo pronunciamento che «la fornitura dei servizi di interesse generale agli utenti portuali deve necessariamente essere a titolo oneroso; ne segue che è consentita l'imposizione di corrispettivi per le prestazioni rese. La spesa non può gravare in termini di costi direttamente e totalmente a carico del bilancio dell'autorità portuale e i diritti di cui si controverte non sono tributi, bensì corrispettivi per la fornitura di servizi». I giudici del Consiglio di Stato hanno poi ribadito che la competenza rispetto all'adozione del decreto, individuata nel Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale, è stata correttamente agganciata all'articolo 8 comma 3 lettera r) della Legge 84/94, laddove è disposto che il Presidente «esercita ogni altra competenza che non sia attribuita dalla presente legge agli altri organi dell'Autorità di sistema portuale».

E ora?

Adesso, dunque, gli enti portuali italiani possono più tranquillamente decidere in merito all’organizzazione e soprattutto alla tariffazione di servizi di interesse generale, come ad esempio quelli relativi alla mobilità e ai parcheggi, che vengono effettuati anche e soprattutto in funzione della presenza delle navi da crociera.

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