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Telefonia fissa

Il telefono fisso funziona solo in caso di bel tempo, quando piove va in tilt

di Giulia Orsatti (avvocata)
Il telefono fisso funziona solo in caso di bel tempo, quando piove va in tilt<br type="_moz" />

Il calcolo dell’indennizzo previsto: i consigli dell'avvocato

08 aprile 2024
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Mi chiamo Gianluca e scrivo da Carrara. Per fortuna ho ancora mia mamma che, all’età di 94 anni, è ancora in forma e vuol vivere da sola nella nostra casa natale, con un piccolo aiuto di una badante. Qualche anno fa, nel paese dove vive la mamma, Torano (Massa), c'è stato un forte nubifragio con una tromba d'aria che fece volare le tegole del tetto del vicino, che a sua volta colpirono in pieno il filo del telefono della linea di mia madre, lesionandolo (fu sbucciato). Quando piove il filo si riempie puntualmente di acqua e va in corto circuito, isolando la linea telefonica. Ho chiamato tutti... prima eravamo con Tim, dicono di mandare un tecnico, mai visto. Siamo passati con Wind: solita cosa, il tecnico viene, poi chiude la pratica. Ci sarebbe da sostituire il filo, ma nessuno procede. Sono due anni che continuo a contattare i gestori della telefonia fissa, sono spariti tutti, ma dove siamo finiti???

Fortunatamente, il nostro sistema prevede vari rimedi che possono essere esperiti per ottenere giustizia in tempi più o meno rapidi. Prima di tutto, però, il consumatore dovrà denunciare il disservizio subito attraverso la predisposizione di un reclamo formale da inviare alla propria compagnia telefonica per lettera raccomandata a/r oppure a mezzo di posta elettronica certificata (Pec); modalità preferibili rispetto all’utilizzo delle piattaforme web che molte società telefoniche hanno predisposto ad hoc sui rispettivi siti Internet. Successivamente, qualora l’operatore neghi la propria responsabilità in merito al malfunzionamento denunziato o non risponda nel termine previsto di 45 giorni, il consumatore potrà intraprendere una procedura conciliativa per soddisfare la sua pretesa. La procedura di conciliazione, infatti, è prevista non solo come metodo di risoluzione alternativo delle controversie, ma è anche condizione di procedibilità della domanda giudiziale in materia di contratti telefonici. In ogni caso, tale procedura permette alle parti di definire la lite intercorsa in modo bonario, senza la necessità di rivolgersi a un giudice, con la possibilità di garantire al consumatore anche un ristoro economico.

Rispetto al caso rappresentato, se è pur vero che la natura imprevedibile di un fenomeno atmosferico può esimere la società telefonica da responsabilità per i danni che ne possano susseguire, resta comunque fermo l’obbligo contrattuale assunto dalla stessa di adottare delle misure di prevenzione e di manutenzione che risultino idonee ad evitare “le conseguenze di situazioni comunque prevedibili” (Cass. civ. n. 32498/2019). Di conseguenza, è un principio assodato che ciascun operatore ha “l’obbligo di garantire un’erogazione continua ed ininterrotta dei servizi offerti, nel rispetto di quanto contrattualmente previsto, impegnandosi al ripristino entro termini congrui” e, qualora disattenda i predetti obblighi, dovrà corrispondere all’utente un indennizzo per il periodo di disservizio. Il calcolo dell’indennizzo è disciplinato dalla delibera n. 347/18/Cons dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) che, all’art. 6, sembra rispondere al caso di specie: “Nel caso di irregolare o discontinua erogazione del servizio, imputabile all’operatore, che non comporti la completa interruzione del servizio, …gli operatori sono tenuti a corrispondere un indennizzo per ciascun servizio non accessorio pari a euro 3 per ogni giorno di malfunzionamento... Se il malfunzionamento è dovuto al ritardo, imputabile all’operatore, nella riparazione del guasto, l’indennizzo è applicabile all’intero periodo intercorrente tra la proposizione del reclamo e l’effettivo ripristino della funzionalità del servizio... Nelle ipotesi di malfunzionamento conseguenti a eventi eccezionali o calamità naturali, l’operatore è considerato responsabile ai fini della corresponsione degli indennizzi qualora non dimostri di aver ripristinato la funzionalità del servizio nel tempo strettamente necessario, tenuto conto degli interventi tecnici dovuti e delle condizioni di sicurezza dei luoghi interessati da tali interventi”.

Servizio sportello legale: Il Tirreno si avvale della competente e qualificata collaborazione dello studio legale Depresbìteris-Scura. I professionisti di questo studio rispondono settimanalmente ai quesiti che arriveranno a sportellolegale@iltirreno.it.

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