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Pensione decurtata per la cosiddetta Red presentata in ritardo, è pignorabile?

di Domenico Nicosia (avvocato)
Pensione decurtata per la cosiddetta Red presentata in ritardo, è pignorabile?

Ci sono dei limiti per la pignorabilità: i consigli dell'avvocata

25 marzo 2024
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Ho presentato in ritardo la dichiarazione della situazione reddituale (la cosiddetta Red) delle annualità antecedenti al 2020, percepisco la pensione cosiddetta sociale (pensione minima) e mensilmente subisco una decurtazione di questa mia pensione. La mia pensione è pignorabile? (Enrico)



I pensionati e, più in generale, tutti coloro che sono titolari di prestazioni previdenziali e/o assistenziali collegate al reddito, hanno l’obbligo di dichiarare annualmente all’Inps i redditi propri e quelli percepiti dai componenti del proprio nucleo familiare, mediante l’invio della cosiddetta Red (dichiarazione della situazione reddituale). Si tratta, di solito, di quei soggetti che non hanno altro reddito oltre alla pensione, ovvero di coloro che percepiscono la pensione e, contemporaneamente, percepiscono altri redditi derivanti da proventi di investimenti e/o da lavoro occasionale retribuito e soggetto a ritenuta d’acconto e/o da abitazione e che, dunque, sono esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi all’Agenzia delle Entrate. La Red serve, infatti, a comunicare i dati reddituali e patrimoniali del nucleo familiare del beneficiario, in modo tale da poter calcolare, aggiornare e rivalutare l’importo della prestazione: per tale ragione, il termine entro il quale presentare la Red viene fissato annualmente dall’Inps ed è un termine perentorio.

Tuttavia, se – per errore, impossibilità o dimenticanza – l’interessato non ha presentato la Red nei termini, può comunque presentare tardivamente la dichiarazione annuale purché entro il termine “di ravvedimento” indicato dall’Inps (di solito 60 giorni), onde evitare di incorrere nella sospensione della prestazione previdenziale o assistenziale percepita. La trasmissione tardiva della Red (oltre ogni termine), al pari dell’omessa dichiarazione o dell’errata dichiarazione, non è priva di conseguenze: oltre all’estrema ipotesi di sospensione della prestazione percepita o di revoca definitiva della stessa, non è peregrina la possibilità che l’Inps – eseguiti i dovuti accertamenti – irroghi al beneficiario una sanzione amministrativa, recuperando l’equivalente importo della sanzione attraverso una decurtazione mensile della prestazione percepita.

In altre parole, se tizio comunica una Red errata o tardiva oppure omette la dichiarazione nell’anno in corso, può andare incontro – al momento dell’invio della Red corretta nell’anno successivo – ad una sanzione da pagarsi con una quota della prestazione mensile che l’Inps gli eroga. Diversa questione – solo in parte legata alla Red e alla modalità di recupero da parte dell’Inps delle somme erroneamente pagate al beneficiario in forza di una Red errata o tardiva – è la determinazione della quota di pensione pignorabile. A prescindere dalla ragione del pignoramento e dal creditore pignorante, la legge determina in maniera puntuale i limiti di pignorabilità della pensione, stabilendo che – a decorrere dal 22 settembre 2022 – il “minimo vitale” sotto il quale non si può pignorare la pensione è pari a 1.000 euro. La parte eccedente tale importo è pignorabile nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato o per altri crediti e nella misura della metà se vi sono più creditori. Non si dimentica, tuttavia che diversi e più gravosi per il pensionato/debitore erano i limiti di pignorabilità della pensione prima del settembre 2022, posto che il “limite vitale” era fissato dalla legge nel doppio dell’assegno sociale.
 

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