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Niente annullamento in autotutela della multa per l’accesso nella ztl

di Biagio Depresbíteris (avvocato)
Niente annullamento in autotutela della multa per l’accesso nella ztl

Disabile non ha comunicato la targa: i consigli dell'avvocato

25 marzo 2024
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Così ci è stato risposto dagli incaricati del front office Ica spa per la polizia municipale del Comune di Campi Bisenzio relativamente a una multa presa da mia madre portatrice di handicap per aver effettuato l'accesso, nella zona a traffico limitato, a Capalle (noi siamo di Prato), senza aver preventivamente comunicato la targa. Basandoci sulle recenti sentenze della Cassazione, è stato affermato il principio che l’obbligo di preventiva comunicazione, da parte del disabile al Comune, del mezzo dotato di contrassegno invalidi è illegittimo. Avevamo proposto istanza di autotutela, non l'hanno neppure letta. Ci hanno risposto che hanno fatto una riunione e che il prefetto ha ordinato di non accettare ricorsi in autotutela diretti alla polizia municipale e ci hanno dato uno stampato per ricorrere direttamente al prefetto. È corretto tutto cio? Non stanno commettendo un abuso? (Alessandra, Prato)


La vicenda appena descritta è stata oggetto di giudizio da parte della Corte di Cassazione che, in più occasioni, ha dichiarato che non esiste un obbligo previsto dalla legge che imponga all’invalido, possessore del contrassegno per la mobilità, di comunicare anticipatamente il suo passaggio in una ztl. Ma cosa succede se, nonostante ciò, l’ente accertatore emette ugualmente una sanzione? In questi casi, il cittadino che voglia far valere i suoi diritti è costretto ad opporsi alla contravvenzione innanzi al giudice di pace oppure innanzi al prefetto. Entrambe le alternative, tuttavia, costringono a uno stringente calcolo sulla convenienza a difendersi rispetto all’ipotesi di pagare la multa. L’esito di una tale valutazione è spesso sconfortante ed è per questo che molti preferiscono tentare con il ricorso in autotutela. Il ricorso in autotutela è uno strumento, privo di forma e costi, che ha come obiettivo quello di consentire alla pubblica amministrazione di annullare un proprio provvedimento che risulta affetto da vizi o errori evidenti. Ora, nonostante il ricorso in autotutela sia uno strumento che può essere adoperato contro tutti gli atti amministrativi, nei casi di violazioni alle norme del Codice della Strada il suo utilizzo non è così scontato. La circolare del ministero dell’Interno n. 66 del 17/07/1995, emessa proprio sul punto in questione, chiarisce infatti che l’organo accertatore non può annullare il verbale emesso “perché in tal modo egli diverrebbe in qualche modo arbitro della legittimità del proprio operato”.

Quindi una volta che il verbale si è perfezionato nei suoi elementi formali e procedimentali, esce dalla disponibilità e dal governo di chi lo ha emesso per entrare in quello di un altro organo. In sostanza, è solo il prefetto che può archiviare la sanzione amministrativa per violazione del Codice della Strada. Se però il verbale è notificato a un soggetto estraneo alla violazione, l’agente accertatore, su propria iniziativa o su istanza di parte, può inviare al prefetto gli atti per l’archiviazione. I casi in cui si può innescare questo meccanismo sono stringenti e disciplinati dall’art. 386, Reg. Att. C.d.S.: si tratta dell’errore di trascrizione del numero di targa, dell’errore di lettura delle risultanze dei pubblici registri o di altra causa. Si comprende bene che il richiamo ad altra causa concede alla pubblica amministrazione la discrezionalità di applicare il predetto articolo anche in ipotesi diverse da quelle elencate ma dotate della medesima gravità. Il caso in parola, tuttavia, non mostra quella macro evidenza necessaria per l’applicazione dell’articolo citato poiché lascia aperte alcune questioni di fatto che possono essere accertate soltanto innanzi a un organo giudicante: fra tutte, la prova che al momento del transito nella ztl l’auto trasportasse la persona beneficiaria del contrassegno per disabili. Alla luce di questa ricostruzione, è probabile che l’input di ricorrere direttamente al prefetto, evitando l’autotutela, sia stato dato proprio per consentire una difesa efficace e, soprattutto, tempestiva. Si ricorda, infatti, che il ricorso al prefetto deve essere depositato entro sessanta giorni dal ricevimento del verbale e, soprattutto, che il ricorso in autotutela non interrompe né sospende il termine predetto.
 

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