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Sportello legale, macchina sostitutiva da diversi mesi al posto della mia, posso essere risarcito?

di Biagio Depresbíteris (avvocato)
Sportello legale, macchina sostitutiva da diversi mesi al posto della mia, posso essere risarcito?

Cosa prevede il Codice del Consumo: ecco i consigli dell’avvocato

11 marzo 2024
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Mi chiamo Claudio e vi scrivo da Cascina. Vorrei gentilmente sapere se posso essere risarcito per il problema che vi sottopongo. Ho comprato una Fiat 500 a dicembre 2021, l'8 novembre del 2023, con sempre la garanzia valida, ho portato l'auto dal concessionario per un difetto (entrava gas di scarico nell'abitacolo) e dopo 15 giorni mi hanno dato come auto sostitutiva una Panda. Possibile che dopo quattro mesi non possa avere ancora la mia auto e debba viaggiare con una Panda, per me scomodissima? Grazie mille

L’acquirente di un qualsiasi bene di consumo, che al momento della compravendita presenta difetti tali da non risultare conforme alle caratteristiche del contratto oppure inidoneo all’uso cui il bene era destinato, è tutelato dalla garanzia legale di conformità o garanzia del venditore prevista dal Codice del Consumo. È ovviamente necessario che il difetto di conformità sia presente al momento dell’acquisto, non sia stato dolosamente occultato dal venditore e non sia riconducibile ad un uso scorretto del bene.

Se il difetto del bene si manifesta entro un anno dall’acquisto, si presume che lo stesso difetto esistesse già al momento della messa in vendita, salvo prova contraria.

Mentre, quando il consumatore acquista un prodotto che si rileva difettoso successivamente alla data dell’acquisto, ma comunque nel termine di due anni da quest’ultimo, dovrà mettere al corrente il venditore entro il termine di due mesi dell’avvenuta scoperta, a pena di decadenza dalla garanzia. L’attivazione della garanzia, infatti, attribuisce al consumatore il diritto di ottenere la riparazione o sostituzione del bene, oppure il diritto alla riduzione del prezzo o perfino il diritto alla risoluzione del contratto, qualora la riparazione e la sostituzione risultino eccessivamente onerose per il venditore.

Ma quanto tempo il venditore può trattenere il bene difettoso che necessità di essere riparato? E chi paga le spese di riparazione?

A tal riguardo il Codice del Consumo chiarisce subito che i costi di riparazione rimangono a carico del venditore, senza alcun aggravio a carico del compratore (vittima solo del disagio o del danno per l’inutilizzo del bene acquistato), mentre non detta alcun termine preciso per la restituzione all’acquirente, salvo indicare un “congruo periodo di tempo”, “senza notevoli inconvenienti” per il consumatore e sempre tenuto conto “della natura del bene e dello scopo” per il quale lo stesso è stato acquistato.


Ciò significa che il tempo di attesa per riavere integro il bene acquistato deve essere rapportato alla natura del bene stesso: l’unica auto familiare, acquistata dal soggetto per adempiere alle normali attività quotidiane, per recarsi a lavoro e trasportare i propri figli, potrà sicuramente trovare un tempo di riparazione più breve e rapido rispetto all’auto sportiva acquistata come seconda o terza auto per diletto e svago.

Servizio sportello legale: Il Tirreno si avvale della competente e qualificata collaborazione dello studio legale Depresbìteris-Scura. I professionisti di questo studio rispondono settimanalmente ai quesiti che arriveranno a sportellolegale@iltirreno.it.

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