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IL PROCESSO

Rogo Monte Serra, la Cassazione su Franceschi: «Confessione attendibile»

Pietro Barghigiani
Rogo Monte Serra, la Cassazione su Franceschi: «Confessione attendibile»

L’avvocato aveva negato la genuinità del racconto del cliente a causa dello stress. La Suprema Corte ricorda «l’alibi concordato con i familiari per collocarlo altrove»

22 gennaio 2020
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PISA. Nessuna situazione di stress tale da inficiare quella che per l’accusa è una confessione avvenuta senza forzature. E pesano anche le intercettazioni con i familiari per concordare un alibi. Sono due elementi che la Cassazione aveva ritenuto sufficienti per tenere in carcere Giacomo Franceschi, il 38enne di Calci sotto processo per l’incendio che ha distrutto parte del Serra la sera del 24 settembre 2018.

Le motivazioni del no all’uscita dal Don Bosco sono state depositate lunedì scorso, ma la decisione della Suprema Corte era arrivata il 21 novembre.

Nel frattempo Franceschi da ottobre è ai domiciliari (dal 18 dicembre 2019 è agli arresti, ndr) in un appartamento in centro a Pisa. L’avvocato Mario De Giorgio aveva evidenziato nel suo ricorso l’erroneità del dato fornito da Google Maps sulla cronologia del cellulare in base al quale era stata ritenuta la presenza di Franceschi sul luogo del fatto e in orario compatibile con l’appiccamento del fuoco».

Il legale aveva ribadito anche le non perfette «condizioni psicofisiche dell’indagato, come documentate dalla consulenza del professor Pietro Pietrini, quando rese le dichiarazioni spontanee e quelle nel corso dell’interrogatorio avanti al pm, continuando a ritenere credibile le dichiarazioni confessorie rese nonostante non vi fossero più elementi di certezza per collocarlo sul Monte Serra».

Il Tribunale del Riesame nel respingere la richiesta di Franceschi, e su questo la Cassazione gli dà ragione, «non ha condiviso le conclusioni del consulente medico di parte secondo cui le dichiarazioni confessorie non sarebbero attendibili in ragione della situazione di stress in cui sarebbero state rese, evidenziando che, contrariamente all’assunto difensivo, l’interrogatorio era avvenuto alla presenza del difensore di fiducia. La prospettazione difensiva si scontrava, infine, con gli esiti delle intercettazioni telefoniche con i familiari con i quali Franceschi concordava un alibi che consentisse di posizionarlo in un luogo diverso».

Sul punto l’avvocato De Giorgio al Tirreno aveva già spiegato che «è bene precisare come la circostanza che Franceschi "volesse costituirsi un falso alibi" e sottoporsi "a una consulenza psichiatrica di parte che potesse scagionarlo" è solo l’interpretazione che di alcune intercettazioni hanno fornito gli investigatori».

Gli ermellini romani ricordando che l’incendio ha interessato e totalmente distrutto un'area boschiva di 1200 ettari, provocando un’alterazione irreversibile dell’equilibrio dell’ecosistema e della biodiversità, evidenziando le «modalità particolarmente astute dell'indagato, che, si rammenta, è ausiliario del corpo dei vigili del fuoco, in possesso dell’applicazione Notifire che segnala gli interventi di soccorso per incendi in atto, motivazione puntuale e congrua rispetto alla quale il ricorrente non si confronta lamentando solo l’incidenza sul pericolo di recidiva del lasso di tempo trascorso dai fatti, cosicché il motivo è privo di specificità estrinseca». 

Nel corso dell’ultima udienza è stato sentito il presidente del Gva di Calci Federico Delle Sedie. Il suo esame non si è concluso e riprenderà il 21 febbraio quando saranno a disposizione anche le trascrizioni delle intercettazioni telefoniche e ambientali. 
 

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