La mega cartella di Equitalia? A pagarla dovrà essere il notaio

di Giovanna La Porta
La mega cartella di Equitalia? A pagarla dovrà essere il notaio

Sentenza rivoluzionaria del tribunale civile di Firenze favorevole a un giovane di Pieve a Nievole a cui era stato chiesto di risarcire 70mila euro per il calcolo errato delle tasse su una compravendita

25 marzo 2014
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MONTECATINI. Non sarà l’acquirente, nella fattispecie un giovane di Pieve a Nievole, a liquidare a Equitalia la mega cartella inviata per calcolo errato delle tasse pagate sull’acquisto della casa, avvenuto nel 2002. A tirar fuori la somma di 70 mila euro sarà il notaio (che opera fuori dalla nostra zona) al quale era stato affidato l’incarico di stipulare il contratto. Lo ha stabilito il giudice della terza sezione civile del tribunale ordinario di Firenze, Ludovico Delle Vergini, con una sentenza che rappresenta un precedente assoluto per quanto riguarda almeno la nostra regione e, probabilmente, l’intero territorio nazionale.

Il magistrato ha così accolto la tesi dell’avvocato Vittorio Amedeo Francois, legale di parte di un giovane di Pieve a Nievole che aveva comprato un appartamento concedendo l’usufrutto al padre, un vigile di Montecatini in pensione, e alla madre. L’oggetto del contendere riguardava proprio il gap fiscale, rilevato dalla Regione, tra l’ammontare delle tasse versate per la proprietà (intestata al figlio, abbastanza giovane da chiedere e ottenere uno sconto sulle gabelle dovute) e quelle che avrebbero dovuto essere sostenute dai genitori per l’usufrutto. «Il mio cliente – spiega l’avvocato Francois – avrebbe dovuto usufruire delle agevolazioni esclusivamente per le tasse da pagare sulla proprietà. Mi sono convinto da subito della responsabilità professionale del notaio. Non era una causa facile da affrontare. Ci sono centinaia di casi simili ma, spesso, la gente si arrende in partenza e non prova neppure ad andare in tribunale. Sono stato io a insistere con il mio cliente: ero sicuro che le responsabilità andavano cercate altrove».

Secondo quanto si legge nella sentenza, “la Regione ha avviato procedimento amministrativo di recupero, rappresentando come il diritto di usare e fruire dell’immobile appartenesse a persone (i genitori) non sottoposte alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi, e che la normativa statale e la normativa regionale disciplinante l’erogazione dei contributi non prevedessero le assegnazioni parziarie in nuda proprietà ed usufrutto, bensì solo in proprietà”. Il professionista, in pratica, avrebbe dovuto provvedere a sconsigliare la famiglia dal chiedere le agevolazioni poi risultate non dovute. «L'atto notarile che il privato richiede al notaio – conclude l’avvocato Francois – deve essere valutato dallo stesso professionista, non solo nella forma, ma anche nella sostanza; in caso contrario diventa responsabile dei danni che il richiedente potrebbe subire a seguito di tale commissione per omissione. Con questa sentenza si potrebbe aprire un ciclo nuovo di responsabilità professionale anche in capo a chi fino ad oggi non veniva mai rilevata alcuna responsabilità, dato il ruolo di pubblico ufficiale ricoperto nella formazione-redazione degli stessi atti notarili. Secondo tale precedente il notaio risponde professionalmente al pari di ogni altro professionista che arreca danni a terzi, anche in caso di sola omissione. A questo punto andrò fino in fondo e se dovesse venir fuori che il notaio in questione non ha beni aggredibili, mi rivolgerò all’albo professionale del notariato. Dal 1996, per legge, è stata istituita una polizza obbligatoria che i notai devono sottoscrivere. Mi appellerò a quella o tenterò strade diverse, affinché chi di dovere si assuma l'onere economico della vicenda».

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