Pontremoli, campo da golf e albergo mai fatti: nessun diritto al risarcimento
La società Fallimento iniziative Lunigiana ha perso anche in secondo grado
PONTREMOLI. Un’altra sentenza nella vicenda infinita del campo da golf e albergo di Montelungo, mai realizzati. E anche il Consiglio di Stato, come già il Tar nel 2017, dà torto alla società Fallimento Iniziative Lunigiana S.r.l. (avvocati Federico Titomanlio, Riccardo Maria Zanchetta), che aveva presentato ricorso contro il Comune di Pontremoli (avvocato Giovanni Montana) e nei confronti delle assicurazioni Arch Insurance (Eu) Dac, Lloyd'S Insurance Company S.A (avvocati Germana Cassar, David Maria Marino).
Obiettivo del ricorso, la riforma della sentenza del Tar del 2017. La sentenza del Tar aveva respinto la richiesta della Fallimento Iniziative Lunigiana s.r.l., di accertare la presunta illegittimità del comportamento e della sussistenza degli inadempimenti del Comune di Pontremoli con riferimento al contratto di compravendita in data 3 agosto 2000, al protocollo di intesa in data 3 marzo 2006 e agli atti e comportamenti precedenti e successivi, nonché per il risarcimento dei conseguenti danni subiti dalla ricorrente. La vicenda parte nel lontano 1999 con la cessione da parte del Comune di Pontremoli a Iniziative Lunigiana spa di due aree precedentemente oggetto di lavori di ricerca e trivellazione condotti da Eni-Agip.
La società Iniziative Lunigiana è fallita il 17 luglio del 2014. Il Fallimento Iniziative Lunigiana s.r.l., in persona del curatore, ha fatto ricorso il 22 aprile 2015, respinto in primo grado fra l’altro perché “al momento della stipulazione del contratto di compravendita, nessuna aspettativa qualificata in ordine all’edificabilità dell’area poteva ritenersi maturata, considerate le risultanze del certificato di destinazione urbanistica allegato, e comunque il Comune non aveva mai preventivamente assunto l’impegno ad introdurre una variante urbanistica tesa a recepire la previsione alberghiera”, e - ancora, sotto altro profilo, la ricorrente “ben avrebbe potuto, successivamente alla variante approvata il 25.5.2004 e dopo la riperimetrazione del marzo 2005, realizzare l’opera in questione, quanto meno fino alla data di cessazione di efficacia della variante (individuata dal tribunale nel 25 maggio 2007)”. Il ricorso era stato respinto “in tutte le domande proposte”.
L’appello
Il Fallimento Iniziative Lunigiana s.r.l. ha proposto appello, ma come detto anche il Consiglio di Stato gli ha dato torto. La controversia, ricapitolano i giudici di appello, attiene alla mancata realizzazione da parte della società ricorrente (successivamente fallita) di un campo da golf e annessi, tra cui un albergo, in Comune di Pontremoli. In virtù delle pregresse intese, erano stati stipulati tra le parti, prima, il contratto di affitto e, poi, il contratto di compravendita. La società ricorrente, si ricorda, ha riconosciuto che, all’epoca della stipulazione di quest’ultimo, l’area era inedificabile, pur se inserita in una variante generale al Piano regolatore generale, approvata dalla Giunta della Regione Toscana nel 1997, che però – essendo frattanto intervenuta, nel 2000, la modifica della legge regionale n.5/1995 che imponeva di sostituire il Prg con il Piano Strutturale - necessitava di una serie di adempimenti dell’amministrazione comunale.
Ma il responso del secondo grado è uguale a quello del primo: «La domanda di risarcimento del danno per inadempimento degli obblighi che la società ricorrente sostiene avere il Comune di Pontremoli assunto per via contrattuale, non è fondata, sicché con riguardo a tale domanda risulta assorbita l’eccezione di prescrizione». Fra l’altro, «’assunto della società di non aver potuto provvedere tempestivamente a causa della mancata bonifica del terreno e del ritardo nella riperimetrazione è comunque smentito dal parere reso dall’Autorità di Bacino del Magra del marzo 2005, che avrebbe consentito di presentare tempestivamente il piano di lottizzazione, previa acquisizione dei terreni, considerato che il termine sarebbe venuto a scadere più di due anni dopo».
Altro capitolo: per una parte della controversia viene accolta l’eccezione di prescrizione riproposta dal Comune di Pontremoli in riferimento a due articoli del codice civile, il che «rende irrilevante accertare il momento nel quale si sono verificati i danni di cui il Fallimento ha chiesto il risarcimento (facendo riferimento all’esborso delle somme necessarie alla de-perimetrazione)». Insomma, ricorso respinto. Il Fallimento dovrà pagare le spese processuali in favore del Comune di Pontremoli: 4mila euro.