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I camperisti vincono il ricorso: via i divieti da Marina di Massa

I camperisti vincono il ricorso: via i divieti da Marina di Massa

Il Tar annulla due distinte ordinanze dirigenziali che risalivano al 2018 e che avevano istituito una serie di limitazioni: sconfitto palazzo civico

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MASSA. Erano illegittimi i divieti per i camper nella zona di Marina di Massa e Partaccia. Lo ha stabilito il Tar, accogliendo il ricorso proposto dall’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti (avvocati Assunta Brunetti e Marcello Viganò). Il ricorso era contro il Comune di Massa (avvocati Francesca Panesi e Manuela Pellegrini), ed aveva come obiettivo, l'annullamento di una serie di ordinanze dirigenziali del 2018, di luglio e agosto, con le quali si istituiva il divieto di transito e sosta con rimozione coatta ai veicoli di altezza superiore a 2 metri “nel tratto del Lungomare di Ponente compreso tra Via Casola e Via Istriana, nonché lungo Via Casola, Via Casone a Mare, Via Tornabuoni e Via Istriana (Via Don Carlo Gnocchi) dalla intersezione con Via delle Pinete procedendo verso mare” e del parcheggio riservato alle auto in via Casola; e si istitutiva il divieto di transito e sosta con rimozione coatta ai veicoli di altezza superiore a 2 metri “nel tratto del Lungomare di Ponente compreso tra Via Lombardo e Via Fortino San Francesco, nonché lungo Via Casone a Mare (tratto Via delle Pinete-Via Lungomare di Ponente”.
L’associazione camperisti eccepiva una serie di presunte irregolarità nei provvedimenti, con la censura inoltre di aver riservato alle sole auto il parcheggio di via Casola. Il ricorso è del 2018, l’anno seguente con propria ordinanza, com’è stato ricostruito, ha consentito ai camper di parcheggiare in via Casola.
Il Tar, in relazione alle due ordinanze tuttora vigenti che vietano il transito e la sosta degli autocaravan nelle aree del lungomare di ponente ritiene fondate le censure prospettate dall’associazione. A detta del Tar, «Il Comune di Massa fonda infatti tutta la sua difesa su una indebita estensione della lettera e della ratio dell’art. sette del codice della strada. La norma citata consente infatti al comune “di limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale”». Si ricorda che «La sosta delle auto-caravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo».
secondo i giudici, «appare evidente la violazione di legge e lo sviamento di potere nel quale è incorsa l’amministrazione. La norma con riferimento agli artt. 6 e 7 del codice esclude qualunque discriminazione circa il transito e la sosta per questa categoria di veicoli. E la memoria del comune ammette che le strade su cui è apposto il divieto di sosta, pur essendo in taluni tratti strette “presentano degli slarghi che consentirebbero lo stazionamento di mezzi anche di grandi dimensioni"».
Altra censura. Il Comune afferma che il divieto di sosta sarebbe stato determinato dalla necessità di tutela del paesaggio perché la sosta di autocaravan limiterebbe “la fruizione delle bellezze costituite dalla presenza di edifici di notevole e/o significativo valore e vincolati ai sensi della legge n. 1089/1939 e grave pregiudizio dei beni tutelati”. Eccepisce il Tar: «Come la sosta temporanea di un veicolo alto in media due metri possa provocare un grave pregiudizio alla fruizione (cioè alla vista ed all’uso) di edifici e quindi collidere con la tutela paesaggistica, è davvero incomprensibile e conferma il vizio di motivazione lamentato in ricorso».
E ancora: ai sensi dell'art. 185 del codice della strada, non si può escludere dalla circolazione l'autocaravan da una strada e/o da un parcheggio allo stesso tempo consentirlo alle autovetture. Soprattutto quando le deroghe relative ai mezzi di soccorso, e relative ai servizi di trasporto e pulizia dimostrano la compatibilità delle strade con la circolazione di mezzi con dimensioni superiori alle autovetture. Il ricorso, conclude il Tar, va pertanto accolto e, conseguentemente annullati i provvedimenti impugnati. Il Comune dovrà pagare duemila euro più Iva e contributo unificato. Adesso, quindi, a meno che non siano emanate altre ordinanze, i camper potranno regolarmente transitare anche nelle strade in cui esiste il divieto nella zona di Marina di Massa di Ponente e Partaccia.
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