Il Tirreno

La battaglia

«L’Asl ci deve pagare di più». Ma i 26 dirigenti perdono la causa

di Melania Carnevali
«L’Asl ci deve pagare di più». Ma i 26 dirigenti perdono la causa

Massa, hanno fatto ricorso al tribunale del lavoro per il premio di risultato

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MASSA. La loro battaglia andava avanti da anni. Sostenevano che l’Asl calcolasse male il premio di risultato e che loro, in sostanza, prendessero molto meno del dovuto. Ma il giudice del lavoro di Lucca ha respinto il ricorso dei 26 dirigenti non medici che prima dell’accorpamento del 2016 lavoravano per l’Asl 1 di Massa Carrara, l’Asl 2 di Lucca e la 12 di Viareggio, oggi riunite sotto la macro area dell’Asl nord ovest. Si tratta di diverse figure: sono dirigenti amministrativi, chimici, biologi, psicologi. La motivazione è molto tecnica, come d’altronde lo era il ricorso.
Secondo i dirigenti l’azienda sanitaria calcolava (e calcola) male il premio di risultato. A detta loro dovrebbe essere costituito dalla somma complessiva dei fondi di produttività determinata per il 1993, ripartita secondo le quote storiche spettanti a ciascun ruolo. L’importo esatto da prendere come base di calcolo sarebbe quindi oltre 940mila euro e non circa 420 mila come da prassi per l’azienda sanitaria.
Il giudice del lavoro, nel decidere, si rifà a una sentenza della corte di Cassazione del 2017 che stabiliva cosa si intenda per “quote storiche spettanti”. E cioè «quelle determinate sulla base del valore unitario di plus orario consentito, e per l’unità di personale impegnato nell’attività incentivata. La riduzione del 30% si deve applicare una volta determinata la quota massima spendibile ricostruita alla luce dei criteri indicati».
Quindi, anzitutto, dice il giudice del lavoro, «le quote storiche non fanno riferimento a quando speso dalle aziende sanitarie nel 1993». La Cassazione ha infatti chiarito che la quota storica non deve essere determina in misura astratta, ma secondo il criterio del «massimo spendibile» tenendo conto sia del limite di plus orario autorizzabile, pari a sette ore settimanali, che del numero dei laureati non medici in servizio in ciascuna azienda nell'anno 1993. Resterebbe aperta la questione degli accordi regionali intervenuti in quegli anni, dal 1990 al 1993, che hanno ridotto l'importo del fondo. «Assumendo che la competenza a intervenire sul fondo era riservata ai contratti collettivi nazionali di lavoro - si legge nella sentenza -, essendo gli accordi regionali applicabili soltanto limitatamente ai dirigenti che non erano ancora passati al sistema della retribuzione di risultato e fino al 30 giugno 1997», la corte di Cassazione «ha espressamente indicato di voler rivedere la propria valutazione». Ha poi stabilito che gli accordi regionali, quelli che prevedevano un taglio ai fondi, andassero considerati per stabilire i premi di risultato dei dirigenti sanitari.
Da qui la decisione del tribunale di Lucca. «La condivisibile pronuncia della Corte di legittimità, va posta a fondamento anche della presente decisione con conseguente rigetto delle domande nel merito».
Le spese sono state compensante. Ognuno, in altre parole, paga le sue. 

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