Forno crematorio di Mirteto, il Tar annulla la gara

di Melania Carnevali
Il forno crematorio a Mirteto (foto di archivio)
Il forno crematorio a Mirteto (foto di archivio)

Accolto il ricorso di una delle società che aveva partecipato all’appalto. La ditta vincitrice (Artco Servizi) non aveva i requisiti per partecipare al bando

28 aprile 2016
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MASSA. La ditta che ha partecipato alla gara per la gestione del forno crematorio di Mirteto non aveva i requisiti per partecipare: aveva previsto infatti, nell’offerta, di appaltare servizi che non poteva appaltare. Per questo il Tar ha annullato la gara e condannato il Comune di Massa e la società vincitrice, la Artco Servizi, a pagare le spese processuali.

È l’esito del ricorso presentato da una delle società che aveva partecipato alla gara, la Saie Srl.Tutto risale all’agosto scorso, quando il Comune di Massa indice una gara pubblica per l’affidamento triennale della gestione dei propri servizi cimiteriali (valore a base d’asta 1.150.000 euro). Alla procedura hanno partecipato la Saie Srl, che era anche il gestore uscente, e un altro raggruppamento costituito dalla cooperativa Artco Servizi e Gem Matthews International, che si è aggiudicato la gara. La Saie ha impugnato l’aggiudicazione lamentando l’illegittimità sia dell’ammissione delle imprese sia le stesse operazioni di gara. Per quanto riguarda il primo punto: Artco non avrebbe i requisiti tecnici richiesti dal bando, mentre la Gem sarebbe titolare della sola abilitazione all’esercizio di impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas.

E i requisiti mancanti non potrebbero essere - da bando di gara - subappaltati. Il capitolato di gara non consente nemmeno il subappalto della gestione dell’impianto di cremazione, che invece la società ha poi appaltato. Per quanto riguarda il secondo punto invece la Saie Srl lamentava il fatto che il Comune non avesse controllato «l’anomalia l’offerta - come si legge nella sentenza del Tar - la quale non coprirebbe i costi di gestione della commessa e condurrebbe a ingenti perdite di gestione, oltre a presentare discrasie fra il progetto tecnico e l’offerta economica».

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Nel giudicare il caso il tribunale amministrativo, di fatto, si è fermato al primo punto. «La gestione del forno crematorio - si legge infatti nella sentenza - non è subappaltabile, detti requisiti avrebbero dovuto essere posseduti direttamente dal raggruppamento aggiudicatario, che invece ne è privo, tanto da averne fatto oggetto del contratto di subappalto allegato all’offerta e riferito anche alla manutenzione del forno, ovvero a una porzione di attività che il capitolato speciale include espressamente nella gestione di quello specifico impianto».
Venendo a mancare questo, ossia avendo accertato «l’illegittimità dell’ammissione alla gara del raggruppamento aggiudicatario - si legge ancora - esonera il collegio dall’esame delle rimanenti censure, in quanto logicamente assorbite». L’esito della gara quindi è stato annullato. Il Comune e la società dovranno pagare 2.000 euro ciascuno di spese processuali.
 

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