Capannori, intesta la casa al figlio per evitare di pagare i debiti: vendita annullata
Il Tribunale accoglie il ricorso del creditore: evidente cessione simulata
MARLIA. Lui, il marito aveva cessato l’attività imprenditoriale con un’esposizione debitoria pesante. Lei, la moglie, fidejussore del coniuge, per salvare la casa, aveva ceduto la nuda proprietà al figlio quando la situazione a livello finanziario era ormai a livello di guardia attraverso la procedura concorsuale del concordato preventivo.
Una mossa impugnata dalla società creditrice che ha chiesto e ottenuto l’annullamento dell’atto di compravendita avvenuto tra i due familiari.
Lo ha deciso il giudice Giacomo Lucente del Tribunale di Lucca che ha accolto il ricorso del creditori considerando assolutamente simulata la vendita della nuda proprietà degli immobili – ci sono tre numeri civici nel provvedimento – in via Ceccotti tra madre (rimasta usufruttuaria) e figlio.
Il debito da riscuotere è di 101mila euro. La donna era garante del marito, debitore principale, titolare di un’attività imprenditoriale per la quale il Tribunale aveva omologato il concordato nel 2014.
La società, una volta accertato il passaggio di proprietà del bene da aggredire, aveva chiesto l’annullamento per simulazione dell’atto di compravendita del 17 aprile 2019 e dell’accordo di mediazione del 12 ottobre 2020, con i quali la moglie dell’imprenditore-debitore aveva disposto ceduto la nuda proprietà al figlio «per creare un’apparenza giuridica di trasferimenti patrimoniali per sottrarre i propri beni alla garanzia patrimoniale» era la tesi del creditore.
Una ricostruzione accolta dal Tribunale secondo il quale «è evidente la sussistenza di plurimi indizi gravi, precisi e concordanti della simulazione: in primo luogo, rileva il rapporto di parentela tra venditrice e acquirente (madre e figlio) , circostanza che rende altamente improbabile che il figlio non fosse pienamente consapevole delle condizioni economiche della madre e delle ragioni creditorie gravanti sul suo patrimonio. A ciò si aggiungono la non congruità del prezzo pattuito rispetto al valore di mercato degli immobili, come risulta dalle valutazioni immobiliari prodotte e la coincidenza temporale degli atti di trasferimento con il periodo di grave difficoltà economica del marito protrattosi fin dal 2013, anno del tracollo economico dell’impresa».
Per il giudice Lucente c’è anche «la mancata prova dell’effettivo pagamento del prezzo, che sarebbe stato corrisposto in parte tramite compensazione di un debito pregresso, il cui titolo sarebbe una scrittura privata del 16 marzo 2018 mai prodotta in giudizio, e in parte tramite assegni circolari, il cui importo sarebbe stato successivamente restituito mediante versamento su un conto cointestato. Risulta evidente la causa simulandi degli accordi conclusi tra... (madre e figlio, ndr), consistente nella volontà di pregiudicare le ragioni dei creditori, sottraendo i beni immobili della alla garanzia patrimoniale». Tradotto: la domanda di simulazione assoluta deve essere accolta con dichiarazione di nullità dell’atto di compravendita e dell’accordo di mediazionel
P. B.
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