Senza il decreto ministeriale gli autovelox sono inefficaci: il caso di un automobilista toscano e cosa dice la Cassazione
Senza questo atto formale, ogni volta che un automobilista contesta davanti a un giudice la sanzione pecuniaria rilevata dal dispositivo, lo Stato ne esce con le ossa rotte e si causa solamente un danno erariale
LUCCA. Stiano tranquilli gli automobilisti avvezzi a pigiare troppo sull’acceleratore che vengono “pizzicati” dagli autovelox dislocati in diverse arterie provinciali. Per anni la giurisprudenza di merito, in base al dato della mancanza di una procedura di omologazione, valorizzando la dicitura “omologazione o approvazione” nel regolamento di attuazione del codice della strada ha ritenuto che bastasse la semplice approvazione e non ci fosse bisogno dell’omologazione dell’apparecchio dislocato ai margini delle carreggiate stradali e autostradali.
Stop della Cassazione
Ma nel 2024 la Cassazione ha stoppato questa interpretazione rilevando che il regolamento ha natura amministrativa e non può quindi derogare alle norme del Codice della Strada che è una legge dello Stato e prevede l’omologazione. E la Suprema Corte a Sezioni Unite ha ribadito l’orientamento nel 2025. Come superare l’impasse? Semplice basterebbe che il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ponesse fine allo stillicidio di sentenze dei tribunali che, applicando semplicemente la legge, rigettano le multe comminate ai cittadini che in auto vengono beccati dai rilevatori di velocità chiedesse al suo ufficio di redigere un banale decreto ministeriale. Senza questo atto formale, ogni volta che un automobilista contesta davanti a un giudice la sanzione pecuniaria rilevata dall’autovelox fisso, lo Stato ne esce con le ossa rotte e si causa solamente un danno erariale. Quindi sino a quando non viene emanato un decreto ministeriale sull’omologazione niente autovelox o tutor.
Multa annullata
Andando nel caso specifico il 20 gennaio scorso il giudice Giacomo Lucente – proprio in relazione alla recente giurisprudenza – ha riformato una sentenza emessa dal giudice di pace che condannava un automobilista lucchese al pagamento di una sanzione pecuniaria di 173 euro in seguito alla rilevazione di un superamento di oltre 10 chilometri orari del limite di velocità in un tratto della Statale 12 di competenza della Provincia. L’automobilista opponente si lamentava sia della illegittima installazione del tutor su strada provinciale con la contestazione immediata della violazione, sia dei mancati riferimenti del decreto prefettizio autorizzativo dell’installazione di autovelox fisso oltre alla taratura e all’omologazione. Il giudice di pace rigettava l’opposizione confermando la legittimità della sanzione. Ma l’automobilista appellava la sentenza e il giudice civile la riformava integralmente annullando il verbale di accertamento e accogliendo la tesi dell’automobilista proprio in base al recente pronunciamento della Cassazione. «In tema di violazione del codice della strada per superamento del limite di velocità è illegittimo l’accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato, ma non debitamente omologato visto che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equivalente sul piano giuridico all’omologazione ministeriale in quanto si tratta di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse».
