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Lucca, scontri in autostrada fra ultras: confermato Daspo di 6 anni

di Pietro Barghigiani

	Un momento degli scontri
Un momento degli scontri

Un tifoso rossonero sosteneva di non aver partecipato alla guerriglia, ma il Tribunale amministrativo regionale ha ribadito la legittimità del provvedimento

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LUCCA. Un altro Daspo confermato dal Tar per gli scontri sull’A12 del 23 febbraio 2025 tra tifosi rossoneri e ultras del Perugia. Per la seconda volta nel giro di pochi giorni, il Tribunale amministrativo regionale ha ribadito la legittimità del provvedimento adottato dalla questura per un lucchese che per 6 anni non potrà entrare negli stadi e negli impianti sportivi in occasione di partite di calcio ufficiale e anche amichevoli o dei settori giovanili. Niente nazionale italiana che giochi in casa o all’estero.

L’episodio

I fatti sono quelli di un anno fa sulla carreggiata dell’Autostrada A12, direzione nord, nei pressi dell’area di servizio “Versilia Est” in occasione della trasferta della squadra Lucchese a Sestri Levante.

Il tifoso rossonero «faceva parte di un nutrito gruppo che viaggiava su diversi minivan che, compatti, qualche chilometro prima dell’Area di Servizio “Versilia Est” dell’Autostrada A12 direzione Nord, sono stati notati accostati in corsia di emergenza intenti a travisarsi e che, di lì a poco …, in corrispondenza della corsia di accelerazione che dall’area di servizio immette sulle corsie autostradali, hanno pericolosamente arrestato la marcia e ingaggiato violenti scontri con la tifoseria avversaria del Perugia Calcio, i cui ultras li attendevano nel piazzale dell’area di servizio».

La difesa

Per il legale del tifoso «non sarebbe dimostrata la sua partecipazione agli scontri e, ciò, anche considerando che il Gip presso il Tribunale di Lucca nel non convalidare la misura adottata ha affermato che “. ..non si comprende come gli investigatori siano riusciti a collocarlo sulla scena degli scontri e quale sia stata la sua partecipazione alle aggressioni».

La responsabilità

La tesi difensiva non ha trovato accoglimento al Tar. Anzi, per i giudici amministrativi non solo lo scontro tra ultras era preordinato, «ma il ricorrente (in quanto conducente del primo della colonna di minivan) ne era a conoscenza, avendo la questura accertato che i tifosi lucchesi, circa tre km prima della stazione di servizio si erano accostati sulla corsia di emergenza per prepararsi agli scontri, e altrettanto avevano fatto i perugini che invece si erano, già da prima fermati, nel parcheggio dell’area di servizio». Il tifoso «ha posto in essere sia singolarmente che in gruppo, una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza».

La durata

Nel ricorso contro il Daspo, il tifoso ha evidenziato quella che, a suo dire, era un’eccessiva durata del divieto. Il Tar precisa che «la durata del divieto stabilita in sei anni è stata commisurata ai numerosi precedenti di polizia del ricorrente e che, ancora, sia adeguata rispetto alla gravità del fatto».

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