Il Tirreno

Lucca

La sentenza

Due operai ustionati in un incendio: ditta altopascese condannata a rimborsare l’Inail

di Pietro Barghigiani
Due operai ustionati in un incendio: ditta altopascese condannata a rimborsare l’Inail

I giudici: violate le norme sulla sicurezza. Conto di oltre 200mila euro

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ALTOPASCIO. L’Inail li ha indennizzati per le gravissime ferite riportate nell’esplosione avvenuta il 10 ottobre 2011 nel condotto della discarica di Gello a Pontedera. Ma quando in primo e secondo grado i giudici hanno accertato le responsabilità, su formazione e sicurezza, della ditta per cui i due operai ustionati lavoravano, l’istituto ha chiesto un rimborso al privato che il Tribunale di Lucca ha concesso.

La condanna

Un conto che supera i 200mila euro quello che la Ecospurghi di Altopascio è stata condannata a versare all’Inail per un incidente che risale a oltre 13 anni fa. Una tragedia sfiorata con due operai -un bosniaco ora 52enne e un albanese 38enne residenti in Lucchesia – travolti dalle fiamme divampate dopo uno scoppio di cui non si è mai accertata l’origine. I due hanno ricevuto oltre mezzo milione di euro.

Causa Inail

In presenza di un riconoscimento di colpa in capo al datore di lavoro, l’Inail ha bussato alla porta dell’azienda ottenendo il rimborso «a titolo di indennità temporanea assoluta al lavoro, danno biologico permanente e danno permanente da incapacità lavorativa generica e incapacità lavorativa specifica».

L’esplosione

I due operai all’epoca erano impegnati in un’attività a rischio commissionata dalla Ecofor Service alla Ecospurghi nel tunnel della discarica di Gello. Il primo effetto dell’esplosione fu il ricovero dei dipendenti ustionati. A seguire ci furono i fronti penali e civili per chiarire cause e responsabilità.

Se il processo penale si era concluso con l’assoluzione con formula dubitativa (sentenza 2019 a Pisa) , a livello civilistico in primo grado e in appello era stata accertata la responsabilità del datore di lavoro «per omessa formazione e informazione dei lavoratori e per non aver provveduto a mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature idonee per svolgere le attività lavorative in sicurezza in un ambiente con presenza di biogas altamente infiammabile».

Ditta responsabile

Nella causa intentata dall’Inail per ottenere il rimborso il giudice Alfonsina Manfredini ha acquisito la sentenza passata in giudicata pronunciata dalla Corte d’Appello nel 2021. In quei passaggi viene sottolineata per la seconda volta la responsabilità dei vertici della Ecospurghi che aveva «pacificamente violato le norme speciali in funzione di tutela della sicurezza dei lavoratori addetti a mansioni in ambienti con atmosfere esplosive o altamente infiammabili». Secondo le attività degli ispettori dell’Asl «in occasione dell’infortunio, il lavoratore era stato dotato di attrezzature non idonee a prevenire i rischi specifici dell’ambiente nel quale doveva operare. Non erano, infatti, conformi alla apposita normativa Atex, né il camion che rappresentava la base dei servizi svolti in appalto, né la lampada Gifasprima, né l’aeratore Sipem che era stato collocato all’interno del condotto dove il lavoratore fu investito dalla fiammata provocata dall’esplosione del biogas».

A seguire i giudici hanno rimarcato a carico della ditta il «non aver effettuato una specifica valutazione dei rischi connessi agli interventi svolti in ambienti e atmosfere esplosive o facilmente infiammabili, né aveva informato e formato i lavoratori sui medesimi rischi . Anche in diritto il Collegio concorda con il Tribunale». E anche se sono rimasti ignoti causa e punto di innesco dell’esplosione che aveva generato la fiammata, la quale aveva investito i lavoratori all’interno del condotto nel quale avevano operavano, «tale incertezza sull’esatta causa tecnica dell’incidente non escludeva la responsabilità datoriale – ancora la sentenza di secondo grado – . Poiché l’esplosione rappresentava il rischio specifico che la speciale normativa antinfortunistica violata dalla stessa datrice mirava a prevenire, era sufficiente un nesso causale probabilistico fra le stesse violazioni e l’evento lesivo. In conclusione, la responsabilità datoriale sussisteva perché, in mancanza delle stesse violazioni, era probabile che il rischio specifico dell’esplosione non si sarebbe verificato».l




 

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