Lucca, studente ferito alla mano durante il progetto scuola-lavoro: ministero costretto a risarcire
Conto di 25mila euro per il 17enne che si è fatto male con una macchina segatrce
LUCCA. Studente si ferisce in fabbrica durante il progetto dell’alternanza scuola-lavoro e il ministero dell’Istruzione e del Merito viene condannato a risarcirlo.
È una sentenza d’appello che ribalta il verdetto di primo grado quella che arriva da Firenze che impone oltre 25mila euro di risarcimento tra capitale e spese legali.
Il tema delicato dell’impiego di giovani, in larga parte minorenni, nel mondo produttivo spesso sconfina nelle cronache per la frequenza degli incidenti, a volte anche mortali. Il caso trattato dalla Corte d’Appello riguarda un episodio avvenuto in un’officina meccanica nel comune di Borgo a Mozzano il pomeriggio dell’8 maggio 2015.
L’infortunio
Uno studente, all’epoca 17enne, dell’istituto professionale Giorgi-Fermi durante il tirocinio formativo organizzato dalla scuola rimane ferito alla mano destra, schiacciata da pezzi di metalli mentre sta usando una macchina segatrice per tagliare del materiale. L’infortunio è serio. E richiede le cure dei medici per tamponare la lesione evidente. Poi servono riabilitazioni per riacquisire la piena funzionalità della mano. Invalidità temporanea e acciacchi permanente. L’assicurazione versa circa duemila euro. Ma la questione non finisce con un assegno.
La causa
La famiglia decide di fare causa alla ditta e al ministero. Se in primo grado le ragioni dell’officina meccanica sulla correttezza delle informazioni al ragazzo, seguito da un tutor, sono state ritenute sufficienti per escludere responsabilità in capo al privato e anche verso l’istituto scolastico, in appello la valutazione dell’incidente ha avuto un’inversione di tendenza radicale.
Il rifiuto del Tribunale di Lucca nel riconoscere il risarcimento era dovuto a «una descrizione della dinamica del fatto assolutamente insufficiente a comprendere come si sia verificato il sinistro, limitandosi (il ragazzo, ndr) a dichiarare che mentre svolgeva le attività di “lavoro metalmeccanico”, alle quali era stato assegnato in qualità di stagista, nello specifico impegnato ad usare una macchina segatrice per tagliare un pezzo metallico, subiva una menomante lesione alla mano destra che restava schiacciata dalla caduta di pezzi di ferro in lavorazione nell’officina, evento che potrebbe esservi verificato anche per una manovra maldestra dello stesso che potrebbe non aver utilizzato la necessaria accortezza, o per altra causa anche accidentale, non imputabile a una colpa dell’Amministrazione, tenuto anche conto del fatto che al momento del sinistro il era quasi maggiorenne».
L’appello
In secondo grado i giudici ribaltano la sentenza sostenendo che era onere «dell’amministrazione scolastica dimostrare, in concreto, benché anche solo per presunzioni, che le lesioni che si era procurato il ragazzo erano state conseguenza di una sequenza causale ad essa non imputabile e di aver adottato tutte le misure organizzative idonee ad evitare prevedibili situazioni di pericolo favorevoli all’insorgere della serie causale sfociante nella produzione del danno». E per la Corte d’Appello non può ritenersi sufficiente che il ministero abbia documentalmente provato che lo studente «fosse stato preventivamente edotto dei pericoli connaturali con il lavoro in un’officina meccanica, gli fosse stato fatto frequentare un corso sulla sicurezza nello specifico luogo di lavoro e gli fossero stati assegnati un tutore della scuola ed un responsabile aziendale per seguirlo nel lavoro».
Carenza ministero
Argomentano i giudici fiorentini nella sentenza che sarebbe, invece, stato necessario che il ministero fornisse anche la prova che nella specifica situazione concreta, il personale addetto alla vigilanza dell’allievo fosse stato presente e lo avesse edotto circa le modalità di esecuzione dello specifico lavoro che gli era stato in concreto chiesto di svolgere, assicurandosi che maneggiasse in maniera adeguata i pericolosi materiali che caratterizzavano l’attività formativa su cui era impegnato. In particolare il meccanismo che aveva determinato la caduta sopra la mano del ragazzo di pezzi di ferro mentre stava eseguendo il taglio del materiale con una sega industriale.
Conclusione della sentenza: «Solo in tal modo l’istituzione (ministero, ndr) avrebbe potuto dimostrare di avere tenuto una condotta idonea, con valutazione necessariamente ex ante, a garantire la sicurezza dell’alunno, durante l’espletamento della peculiare attività in cui si estrinseca uno stage formativo di un minore in un luogo di lavoro».
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