Il Tirreno

Lucca

La sentenza

Barga, Kme non dovrà ricostruire Casa Buglia

di Pietro Barghigiani
Barga, Kme non dovrà ricostruire Casa Buglia<br type="_moz" />

Il Tar accoglie il ricorso della società. I giudici: «Nessun pregio storico-culturale»

07 giugno 2024
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BARGA. Annullato l’obbligo a carico della Kme di procedere alla fedele ricostruzione di “Casa Buglia”.

Lo ha stabilito il Tar accogliendo il ricorso della società contro gli atti di Regione e Soprintendenza che subordinavano il via libera all’impianto di fusione di metalli non ferrosi al rifacimento dell’immobile crollato nel 2018. La prescrizione contestata da Kme prevedeva «entro sei mesi dalla pubblicazione sul Burt della pronuncia di Via postuma il proponente (Kme, ndr) dovrà presentare alla Soprintendenza e al Comune una proposta progettuale per la realizzazione di un manufatto come “simbolo” della Casa Buglia, così come da parere della Soprintendenza del 12 gennaio 2022».

Negli anni ci sono stati vari pronunciamenti sull’ordinanza del Comune che imponeva la ricostruzione. Dalla conferma di dover ricostruire l’immobile al venir meno dell’obbligo. Ora il Tar ribadisce che quell’edificio non aveva pregi storico-culturali, né vincoli.

«Questo Tribunale ha già osservato, in una precedente occasione, che deve “ritenersi indimostrata la sussistenza di profili di rilevanza storico-culturale di “Casa Buglia” – si legge nella sentenza – mancando un chiaro e documentato riferimento del Comune alla disposizione del piano strutturale che avrebbe introdotto il vincolo”. Alla medesima conclusione deve pervenirsi nel caso di specie, non avendo le Amministrazioni fornito prova del contrario».

Per il Tar gli atti impugnati «non si giustificano nemmeno alla luce dell’invocato principio di precauzione» come aveva indicato la Soprintendenza in successivi documenti inseriti nel procedimento amministrativo.

La realizzazione di “Casa Buglia” risalirebbe al 1925. E da allora non sono mai stati apposti vincoli di sorta. Nella memoria difensiva regionale del 26 aprile si afferma che i manufatti sono stati realizzati tra la fine del XIX secolo e i primi anni del XX secolo. Sul punto il Tar sottolinea che «anche a voler prendere per buono tale dato – comunque contestato da parte ricorrente (Kme, ndr) – va rilevato che, in presenza di una datazione così risalente, gli organi competenti avrebbero avuto tutto il tempo per tradurre l’affermato valore storico-identitario dei manufatti in specifici vincoli: perciò è irragionevole radicare, solo oggi, prescrizioni cautelative di un vincolo in fieri e che, invece, avrebbe potuto essere apposto molto tempo prima». l

Pietro Barghigiani

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