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Il caso

Lucca, gli eredi di un imprenditore e il caporeparto devono pagare 630mila euro all’Inail

di Pietro Barghigiani
Lucca, gli eredi di un imprenditore e il caporeparto devono pagare 630mila euro all’Inail<br type="_moz" />

Braccio amputato a un dipendente in un macchinario: assunto come facchino, ma faceva l’operaio

16 maggio 2024
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LUCCA. Ingaggiato da una cooperativa come facchino, ma impiegato con mansioni da operaio a un macchinario nel quale perse l’avambraccio destro. Un infortunio sul lavoro drammatico che ha vissuto due tempi. Il primo è quello del risarcimento da parte dell’Inail con il filone della responsabilità penale che è andato avanti in parallelo e che si è concluso con un decreto penale di condanna per il legale rappresentante della ditta e una sentenza di un anno per lesioni colpose per il caporeparto.

La sentenza

Ora arriva il secondo tempo della vicenda che ribalta l’onere del risarcimento con la condanna della ditta, degli eredi del titolare e del caporeparto a restituire all’Inail quanto versato all’operaio, comprese le spese legali: sono oltre 630mila euro.

Il sistema

Una sentenza, quella del giudice Alfonsina Manfredini, che ha spostato sull’azienda e il comportamento dei singoli la responsabilità civile nel risarcire il 45enne marocchino che da quasi dieci anni è privo di un braccio. Aver usato l’immigrato per un ruolo diverso da quello che risultava dal contratto ha esonerato l’assicurazione dal doversi fare carico del risarcimento. Che resta in solido sulle spalle degli eredi del titolare e dell’allora responsabile del reparto che aveva detto al lavorante esterno cosa doveva fare. Il processo civile, avviato dall’Inail dopo la sentenza di condanna confermata fino in Cassazione ai danni del caporeparto, un 54enne di Empoli, ha messo in luce un sistema opaco tra committenti e cooperative. Un contesto in cui non sempre quello che è previsto dalla legge trova applicazione nella fabbrica.

I fatti

La vittima dell’infortunio è un marocchino che lavorava per la cooperativa Giada, sede legale ad Altopascio. L’azienda che lo avevo preso dalla coop era la Camarlinghi Giorgio di Carlo Camarlinghi & C. di Castelfranco di Sotto, un’impresa attiva nella lavorazione del legno. Il primo dicembre 2014 l’immigrato interviene su un intasamento di assi di legno in entrata dalla macchina scorniciatrice. Cerca di rimediare, ma le frese gli amputano la mano destra e il terzo distale dell’avambraccio. La relazione degli ispettori dell’Asl accerta la non perfetta sicurezza del macchinario risultato anche difettoso.

Le negligenze

Scrive il giudice che il dipendente «non era stato formato per lavorare al macchinario dove si è verificato l’infortunio, né tantomeno poteva lavorare allo stesso dato che, per espressa previsione contrattuale era fatto divieto alla società committente di impartire ordini e/o avvalersi delle prestazioni dei dipendenti dell’appaltatore. In ultimo il macchinario cui è stato adibito il lavoratore, dagli accertamenti svolti è risultato difettoso al momento del sinistro».

Il sistema

Nel ripercorrere la storia in un procedimento collaterale, sempre sullo stesso punto circa la validità della polizza per l’infortunio, i giudici scrivono che «non si è trattata di un’autonoma ed estemporanea iniziativa di quest’ultimo (marocchino della cooperativa, ndr) bensì di una vera e propria prassi esistente presso l’azienda (e dunque quanto meno da essa autorizzata, se non addirittura richiesta) , come emerso nell’ambito del procedimento penale. La circostanza che il caporeparto abbia dichiarato di non aver informato il Camarlinghi del fatto che il dipendente fosse stato, in quell’occasione, adibito alla macchina scorniciatrice non è dunque dirimente in senso contrario essendo l’azienda, in linea generale e teorica, a conoscenza della prassi esistente, a prescindere dai singoli episodi».

Risarcire l’Inail

Esaminati gli atti e le negligenze accertate fino al terzo grado di giudizio, il Tribunale di Lucca «non può che accogliere la domanda di regresso, esercitata da Inail nei confronti dei resistenti in giudizio».

Non è l’Inail che deve risarcire il dipendente rimasto mutilato, ma l’azienda e il caporeparto che gli disse di lavorare al macchinario difettosol


 

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