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Livorno

La sentenza

Livorno, rischia di perdere un anno di pensione per un lavoretto da 88 euro

di Stefano Taglione

	Il parcheggio del PalaModì
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Il parcheggio del PalaModì

L’Inps le aveva tolto l’assegno perché aveva fatto tre giorni la parcheggiatrice al PalaModì

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LIVORNO. Per tre giorni ha lavorato come parcheggiatrice al PalaModì durante i concerti di Renato Zero, Max Pezzali e in occasione dello show di Checco Zalone, guadagnando appena 88 euro. Ma quei lavoretti, svolti poco più di tre anni fa con contratti a tempo determinato, le sono costati una richiesta di restituzione dell’Inps di oltre 22mila euro di pensione (quella annuale).

Una pretesa che il tribunale di Livorno ha giudicato illegittima, stabilendo che la sospensione dell’assegno anticipato con «Quota 100» deve riguardare soltanto i mesi in cui la donna ha effettivamente lavorato, e non l’intero anno.

La vicenda

A dare ragione a una pensionata livornese di 69 anni - sulla scia di quanto deciso un anno fa in primo grado e ribadito la settimana scorsa in appello per un sessantasettenne che aveva recitato come comparsa ne "I delitti del BarLume" - la giudice del lavoro Sara Maffei. Assistita dall’avvocato Marco Guercio, con la collaborazione della consulente del lavoro Valentina Paoli, la donna aveva impugnato i provvedimenti con cui l’Istituto nazionale della previdenza sociale le chiedeva di restituire 22.494,03 euro per il periodo compreso fra il primo gennaio del 2023 e il 29 febbraio del 2024. Una cifra derivata dall’interpretazione del divieto di cumulo fra la pensione anticipata e i redditi da lavoro subordinato. La vicenda nasce dall’attività svolta dalla pensionata, titolare di «Quota 100» dal 18 ottobre del 2019, con la società "Orienta". Si trattava di rapporti di lavoro subordinato per poche ore, limitati alle giornate in cui si svolgevano i concerti e gli eventi al PalaModì. Compensi erano modesti, per "arrotondare", ma sufficienti a far scattare il divieto di cumulo previsto dalla legge. Il 26 gennaio del 2024 l’Inps le aveva ricalcolato la pensione, quantificando in 28.194,49 euro le somme considerate indebitamente percepite e indicando in 22.494,03 euro l’importo da restituire. Un salasso. Un successivo provvedimento aveva aggiornato i conteggi, riportando anche una voce di 5.175,72 euro per somme non dovute o già trattenute. Il ricorso amministrativo era stato respinto dal comitato provinciale dell’istituto cinque mesi più tardi. Così, rivolgendosi a Guercio, ha intentato (e vinto) la causa.

La normativa

La giudice ha riconosciuto che il lavoro subordinato svolto dalla pensionata era incompatibile con «Quota 100». Non ha quindi accolto la richiesta della donna di limitare l’eventuale restituzione alla sola differenza fra il compenso ricevuto e la pensione. Ha però escluso che la violazione del divieto di cumulo possa comportare automaticamente la perdita dell’intero trattamento per l’anno in cui si è lavorato. La sentenza si inserisce nel contrasto giurisprudenziale sulla corretta interpretazione dell’articolo 14 del decreto legge 4 del 2019. La norma stabilisce che la pensione «Quota 100» non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia, fatta eccezione per il lavoro occasionale entro il limite di cinquemila lordi annui. L’Inps, sulla base di una propria circolare, interpreta il divieto nel senso che la percezione di redditi da lavoro subordinato comporti la sospensione della pensione per l’intera annualità. Un orientamento sostenuto anche dalla Cassazione con una pronuncia di due anni fa. Maffei ha tuttavia richiamato le successive indicazioni della Corte costituzionale, che l’anno scorso ha chiarito come la pronuncia degli ermellini non costituisca un orientamento consolidato tale da impedire ai giudici di merito di adottare un’interpretazione diversa.

La sentenza

Secondo la sentenza, il divieto deve essere applicato limitatamente ai periodi in cui pensione e reddito da lavoro si sovrappongono. Estendere la sospensione anche ai mesi precedenti e successivi all’attività lavorativa significherebbe infatti introdurre una conseguenza sostanzialmente sanzionatoria, non prevista espressamente dalla legge. Un salasso, appunto. Nel caso della sessantanovenne, la giudice ha quindi dichiarato non dovuti i ratei pensionistici relativi ad aprile e maggio 2023, le mensilità individuate come «coincidenti con lo svolgimento dell’attività lavorativa». Per i restanti periodi, invece, la donna ha diritto a percepire la pensione. L’Inps è stato inoltre condannato a restituirle le eventuali somme già recuperate in eccedenza rispetto a quanto effettivamente non dovuto.

Parla l’avvocato

«Prendiamo atto con soddisfazione - spiega l’avvocato Guercio - che il tribunale si sia accostato a un orientamento che noi abbiamo portato avanti. È evidente come la richiesta dell’Inps fosse sproporzionata».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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