Livorno, un nuovo regolamento per Darsena Vecchia e Scali Cialdini
Varato dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale e pubblicato sull’albo pretorio dell’ente: 23 articoli complessivamente
LIVORNO. Dopo il restyling arrivato grazie ai fondi del PNRR e del Ministero dell’Agricoltura, per la Darsena Vecchia e gli Scali Cialdini di Livorno arrivano anche le nuove regole. L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale ha infatti varato un nuovo regolamento nel quale si disciplinano i transiti, le soste e le attività nelle diverse aree, contraddistinte attraverso apposite colorazioni.
Regolamento e articoli in dettaglio
Il regolamento si compone di ben 23 articoli. All’articolo 6 viene stabilita la velocità massima consentita, che è di 5 chilometri orari, mentre all’articolo 9 si vieta l’imbarco/sbarco di passeggeri e/o di veicoli di qualunque genere e tipologia e di merci con esclusione del pescato proveniente dalle unità da pesca con porto base nel Porto di Livorno e dei passeggeri delle unità che esercitano l’attività di pescaturismo ai sensi della disciplina regionale vigente.
L’articolo 10 disciplina le attività commerciali, stabilendo, tra l’altro, che la vendita del pescato è ammessa solo ed esclusivamente nelle zone apposite e con le modalità previste dalle norme vigenti nell’arco orario compreso tra le 7 e le 13,30 di ogni giorno solare. Al termine delle attività quotidiane la zona prospicente l’accosto utilizzato per la vendita diretta, deve essere completamente ripulita dal pescatore professionista, con rimozione di ogni apprestamento installato, di rifiuto e/o residuo di pescato, con il lavaggio della superficie con acqua dolce al fine di preservare l’igiene ed il decoro del pontile presso cui si è svolta la vendita e comunque liberi da pericoli.
L’articolo 11 vieta che natanti, imbarcazioni ed i carrelli adibiti al trasporto siano lasciati in sosta, anche per un periodo di tempo limitato, senza la preventiva autorizzazione dell’AdSP. Il deposito di attrezzature da pesca, reti da posta e/o strumenti da strascico è poi consentito esclusivamente nelle aree individuate.
L’articolo 15 disciplina invece le modalità di raccolta dei rifiuti della pesca, che viene effettuata dal Concessionario del servizio di raccolta dei rifiuti delle navi. I rifiuti prodotti dai pescherecci dei pescatori professionali dovranno essere collocati nelle due isole ecologiche situate presso la Darsena Vecchia e presso gli Scali Cialdini nella Darsena Nuova, accessibili solo ai comandanti dei pescherecci autorizzati dall’Autorità di Sistema portuale, previa apposita richiesta, come disposto dal Regolamento per la gestione dei rifiuti delle navi e dei residui del carico del porto di Livorno. La circolazione dei veicoli negli Scali Cialdini è disciplinata dall’articolo 19 e prevede che l’accesso veicolare all’interno delle aree sia consentito unicamente agli autorizzati con il rilascio, da parte del Concessionario, di apposito contrassegno o tessera con banda magnetica da esporre sul parabrezza riportante targa e nominativo del pescatore, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni di carico o scarico di materiali o del pescato.
L’articolo 20, sempre dedicato agli Scali Cialdini, vieta Il deposito dei materiali al di fuori delle aree consentite, l’alaggio e il varo, la modifica o l’imbrattatura delle strutture di arredo urbano e dei locali, lo scarico in banchina di residui oleosi, delle casse e del combustibile liquido, l’esercizio dell’attività di pesca sportiva e ricreativa, infine, la collocazione di ceste/baie con modalità diverse da quanto stabilito dallo stesso Regolamento o dal concessionario dell’area.
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