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Livorno, travolto da un’auto sulle strisce: «Era in bici, nessun risarcimento»

di Stefano Taglione
Polizia e ambulanze in piazza XI Maggio
Polizia e ambulanze in piazza XI Maggio

L’incidente nel 2021 in piazza XI Maggio: coinvolto un 65enne livornese che ha fatto causa in tribunale, ma ha perso

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LIVORNO. È stato investito da un’auto sulle strisce pedonali di piazza XI Maggio. Ma le stava attraversando in sella alla sua bicicletta: per questo non sarà risarcito. È stata rigettata dal tribunale civile la richiesta avanzata da un livornese di 65 anni, assistito dall’avvocato livornese Nicola Giribaldi, rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto il 12 agosto 2021 in San Marco. Con la sentenza depositata nelle scorse settimane il giudice Franco Pastorelli ha escluso ogni responsabilità dell’automobilista coinvolto, attribuendo invece la causa esclusiva dell’incidente al comportamento imprudente della vittima.

Secondo quanto ricostruito nel corso del giudizio, l’uomo stava percorrendo il marciapiede in sella alla propria bici quando, giunto all’altezza dell’attraversamento vicino alle ex scuole Micheli, si è immesso improvvisamente sulle strisce senza fermarsi e a velocità sostenuta. In quel momento il conducente di una Nissan Micra, che si era appena fermato per consentire il passaggio di un pedone, ha ripreso la marcia. L’impatto è stato inevitabile e il ciclista è finito sull’asfalto riportando lesioni gravi. «A nostro avviso – spiega l’avvocato Giribaldi – chi guidava l’auto aveva tutto il tempo per fermarsi, quindi il risarcimento sarebbe stato giusto».

La vittima aveva fatto causa al conducente e alla compagnia assicuratrice, chiedendo un risarcimento di 1.302,53 euro per danni biologici e patrimoniali, sostenendo che l’incidente fosse avvenuto per responsabilità esclusiva o prevalente dell’automobilista. Ma il tribunale lo ha rigettato. Il medico legale aveva riscontrato, nel ciclista, «un’invalidità temporanea di 365 giorni e permanente nella misura del 75%, con una riduzione della capacità lavorativa specifica valutabile nella misura del danno biologico, ovvero pari al 75%». Determinanti, nella decisione del giudice, le testimonianze raccolte e i rilievi effettuati dalla polizia municipale, che hanno fornito una ricostruzione precisa e univoca della dinamica. I testimoni, inoltre, hanno confermato che il ciclista attraversò sulle strisce restando in sella alla bici, senza rallentare né controllare la presenza di altri mezzi, provenendo dal marciapiede e tagliando trasversalmente la carreggiata. «Posso dire – aveva dichiarato uno di loro in aula – che un signore a bordo di una bici stava percorrendo il marciapiede di piazza XI Maggio. Quando è arrivato di fronte alle strisce che ci sono di fronte alla scuola, che credo sia ora chiusa, è transitato senza fermarsi sempre a bordo della bici. Voglio precisare che sia io che il conducente della vettura che mi precedeva eravamo fermi in quanto era appena transitato sulle strisce pedonali un pedone. Il conducente di fronte a me, fatto passare questo pedone (che era una signora), è ripartito e in quel momento è entrato sulle strisce pedonali, a bordo della sua bici, il signore e ho visto che il veicolo di fronte a me lo ha urtato, facendolo cadere in terra. Sono sceso dalla moto e, in quel momento, è sopraggiunto un agente della municipale che mi ha detto di non allontanarmi».

Il giudice, nella sentenza, ha inoltre richiamato la normativa del codice della strada e la recente giurisprudenza della Cassazione, ribadendo che la bicicletta è a tutti gli effetti un veicolo. Di conseguenza l’attraversamento sulle strisce è consentito ai ciclisti solo portandola a mano. L’uso delle strisce in sella, soprattutto a velocità sostenuta, costituisce dunque una violazione delle regole di circolazione e un comportamento pericoloso. Nella pronuncia, inoltre, si evidenzia che la presunzione di corresponsabilità non trova applicazione quando la dinamica dell’incidente risulti chiaramente accertata. In questo caso, secondo il tribunale, il comportamento del ciclista ha avuto un’efficienza causale esclusiva, rendendo impossibile all’automobilista qualsiasi manovra di emergenza.

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