Livorno, la Regione condannata per i danni dell’alluvione del 2017
Un cittadino di Quercianella vince la causa civile: avrà 36mila euro. L’ente chiamato a pagare insieme al Consorzio di bonifica
LIVORNO. Non fu una tragedia imprevedibile. E la mancata manutenzione dei fossi è stata una concausa importante. Ora, sebbene le richieste fossero vicine al mezzo milione e quindi molto più elevate, la Regione e il Consorzio di bonifica devono pagare. Dopo oltre otto anni dalla terribile alluvione che nella notte tra il 9 e il 10 settembre 2017 a Livorno provocò otto morti e la devastazione più totale, arriva una nuova sentenza civile, la prima nel suo genere. Il tribunale regionale delle acque pubbliche, lo scorso 2 gennaio, ha confermato le responsabilità per i danni causati dall’esondazione del fosso della Madonnina, a Quercianella, riconoscendo il diritto al risarcimento di un cittadino livornese (abita in via de Amicis, a piano terra) rimasto coinvolto. Una pronuncia articolata quella dei giudici Dania Mori (presidente), Giulia Conte (estensore) e Gianpaolo Scatizzi, che affronta punto per punto le tesi difensive avanzate negli anni e che ribadisce un concetto chiave: le precipitazioni furono sì intense, ma non imprevedibili, e soprattutto non tali da interrompere il nesso di causalità tra la gestione del reticolo idraulico e i danni subiti.
Piogge prevedibili
Uno dei passaggi centrali della sentenza (che è di primo grado) riguarda la natura dell’evento meteorologico. Secondo i giudici, le precipitazioni, per quanto abbondanti e riconducibili a un tempo di ritorno stimato in 800 anni, rientravano in un quadro di fenomeni intensi ma noti e annunciati, anche alla luce delle allerte meteo diramate nelle ore precedenti. Non si è trattato, dunque, di un caso di forza maggiore tale da escludere automaticamente ogni responsabilità. La corte sottolinea come, in presenza di eventi meteorologici di questo tipo, il sistema di regimazione delle acque e la manutenzione degli alvei assumano un ruolo decisivo. E proprio qui emergono le criticità.
Carenze di manutenzione
Dall’istruttoria è emerso che il fosso della Madonnina presentava criticità strutturali e manutentive: accumuli di detriti, vegetazione non rimossa, sezioni dell’alveo non adeguate a smaltire grandi quantità d’acqua. Tutti elementi che hanno contribuito all’innalzamento rapido del livello e alla successiva esondazione. Secondo i giudici, queste condizioni hanno aggravato gli effetti delle piogge, rendendo il danno non solo possibile, ma altamente probabile. Da qui il riconoscimento di una responsabilità per l’evento alluvionale, con conseguente obbligo risarcitorio. «La consulenza tecnica d’ufficio – si legge nella sentenza – ha evidenziato, poiché i bacini idrografici del fosso della Madonnina e del fosso Prugnola (proveniente dalla parte collinare a monte dell’area ndr) erano ricoperti quasi interamente da aree boscate e che in caso di forti precipitazioni (ancor più a fronte di eventi estremi, come quello del settembre 2017) provvedevano ad alimentare l’alveo con foglie e ramaglie, che sarebbe stata necessaria una manutenzione più frequente».
Il risarcimento
Il cittadino che ha promosso l’azione giudiziaria ha visto riconosciuto un risarcimento di 36.395,07 euro. Le richieste, tuttavia, erano molto più alte: 291.952 solo per i danni materiali, 67.472,90 per quelli all’immobile, 70mila per la svalutazione commerciale dello stesso edificio, 50mila per i danni fisici e psicologici e duemila per spese di psichiatra. Nell’inventario dei beni in rovina – che lui aveva stimato in 67.482,90 euro, quindi più di quanto individuato poi dalla consulenza tecnica d’ufficio – aveva inserito le opere edili e di impiantistica (31.721,41), gli arredamenti (24.971,55 euro), i danni all’elettronica e alla telefonia (4.249,11), le spese sostenute per i professionisti (3.586,60), l’abbigliamento (1.653,57), la ferramenta e le varie minuterie (905,51), l’orologeria (268,40) oltre a varie ed eventuali somme (126,75). L’importo erogato copre i danni materiali subiti dall’abitazione – allagamenti, deterioramento di strutture e impianti, perdita di arredi ed elettrodomestici – ma tiene conto anche di ulteriori voci. In particolare, non è stato ritenuto rilevante il fatto che non avesse ottenuto contributi pubblici: in alcuni casi non ne aveva diritto, in altri – secondo i giudici supremi – la mancata erogazione non può incidere sulla responsabilità degli enti coinvolti né ridurre il risarcimento dovuto.
Assicurazioni coinvolte
La sentenza affronta anche il tema dei rapporti tra gli enti responsabili e le rispettive compagnie assicurative. Viene confermato l’obbligo di manleva nei limiti dei massimali previsti dalle polizze, chiarendo come la copertura non elimini la responsabilità, ma serva a garantire il ristoro economico dei danni. Le spese legali sono state in larga parte poste a carico dei soggetti ritenuti responsabili, un ulteriore elemento che rafforza il peso della decisione. In particolare, per quanto riguarda i 36.395,07 euro, il 70% dovrà pagarli la Regione Toscana (che dovrà comunque essere tenuta indenne, seppur nel limite della franchigia di tremila euro, dalla compagnia assicurativa con cui aveva stipulato una polizza contro gli eventi avversi) e il 30% il Consorzio di bonifica Toscana costa, con la compagnia assicurativa che dovrà tenerlo indenne sempre nel limite della franchigia, in questo caso di mille euro.
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