Porto di Livorno, operazione rischi zero in caso di presenza contemporanea di più navi
Pubblicata un’importante ordinanza del Commissario straordinario uscente dell’Adsp, Luciano Guerrieri, che disciplina le operazioni portuali che si svolgono in contemporanea sulle banchine pubbliche dello scalo marittimo labronico
LIVORNO. Un documento di 26 pagine, contenente le disposizioni per regolare la presenza di più navi presso le banchine pubbliche del porto di Livorno. È l’ultimo provvedimento emanato dal commissario straordinario uscente dell’Adsp del Mar Tirreno Settentrionale, Luciano Guerrieri. Si tratta di un’ordinanza attesa, di particolare rilevanza, che nasce dall’esigenza di limitare al massimo i rischi connessi all’utilizzo contemporaneo, da parte di più imprese portuali, delle banchine pubbliche del porto di Livorno e delle adiacenti aree operative.
Le banchine interessate dall’ordinanza sono: Darsena Toscana sponda Est accosto 15D (fino al completamento dei processi di delocalizzazione); Canale Industriale: accosti 33 e 35; Darsena Pisa: accosto 41; Molo Italia: accosto 42 nord (fino al completamento dei processi di delocalizzazione); Bacino Firenze: accosti 53 e 54 (fino all’attuazione del Piamo Regolatore del Porto per il comparto passeggeri); Porto Mediceo: accosto 75; Accosti 46/47 della Calata Alto Fondale (anche questo fino all’attuazione del P.R.P. per il comparto passeggeri).
In base all’ordinanza, le imprese interessate da situazioni di utilizzo contemporaneo delle banchine dovranno redigere congiuntamente una procedura di coordinamento per la gestione dei rischi interferenziali derivanti dalla compresenza di operazioni e di esecuzione di servizi portuali ed altre attività.
In particolare, la procedura di coordinamento è volta alla gestione dei rischi interferenziali che si vengono a creare sia sulle aree operative comuni situate a ridosso degli spazi delle banchine pubbliche in uso, sia per i rischi interferenziali che, potenzialmente, si vengono a creare tra aree operative limitrofe dell’accosto pubblico, il cui utilizzo è autorizzato a distinti soggetti giuridici.
Il regolamento che è parte integrante dell’ordinanza dell’Adsp e che consta di tre allegati oltre che di note e ammessi, si applicherà nei casi in cui, ad una banchina pubblica dell’ambito portuale di Livorno o a banchine pubbliche contigue, siano ormeggiate più navi le cui operazioni o servizi e attività portuali, o servizi ai passeggeri, siano svolti da distinte imprese portuali o società utilizzatrici di banchina, nonché nei casi in cui ad una banchina pubblica sia ormeggiata anche una sola nave, quando vi siano aree operative ad uso promiscuo in cui vi sia la possibilità di insorgenza di rischi interferenziali.
Lo scopo del regolamento è quello di fornire le indicazioni atte a far sì che le imprese portuali operanti su navi ormeggiate alle banchine pubbliche, od operanti in prossimità delle banchine pubbliche, provvedano congiuntamente a individuare e valutare gli eventuali rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori di natura interferenziale, nonché provvedano congiuntamente ad individuare ed attuare le conseguenti misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare, o ridurre i rischi per quanto possibile.
Il regolamento divide le operazioni portuali in consolidate e non consolidate. Per “consolidate” si intendono quelle caratterizzate da condizioni tecniche ed organizzative del lavoro che si ripresentano con sistematicità, con le stesse tipologie di navi all’ormeggio, con le stesse imprese portuali, con gli stessi rischi di natura interferenziale. In quei casi, può essere congiuntamente elaborata dalle imprese portuali interessate una procedura di coordinamento per l’eliminazione o mitigazione dei rischi interferenziali che resterà valida fino a quando non interverranno mutamenti che comportino diverse o nuove condizioni di rischio, che richiedono un aggiornamento dell’elaborato o sue integrazioni.
Le operazioni non consolidate sono quelle che comportano l’utilizzo delle banchine pubbliche o delle adiacenti aree operative caratterizzate da diverse condizioni tecniche e organizzative del lavoro che si presentano di volta in volta, con la possibile insorgenza di rischi di natura interferenziale non compiutamente prevedibili a priori. Prima dell’avvio delle operazioni o servizi portuali o dei servizi ai passeggeri o di qualsiasi altra attività da svolgersi all’interno delle aree di banchina di cui sia stato autorizzato l’utilizzo dovrà essere congiuntamente redatta dalle società interessate la procedura di coordinamento nella quale siano individuati i rischi e descritte le concordate misure di coordinamento e mitigazione.
Nell’ordinanza e nell’annesso regolamento sono presenti anche gli allegati che le singole imprese dovranno redigere nel caso di trovino di fronte alle diverse condizioni segnalate e per i quali dovranno consultarsi con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.