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Livorno

La sentenza

Livorno, il diamante vale metà del prezzo: banca condannata a risarcire il cliente

di Federico Lazzotti
Livorno, il diamante vale metà del prezzo: banca condannata a risarcire il cliente

Il professionista lo aveva acquistato per 10mila euro, poi le verifiche e infine la denuncia L’istituto di credito si è difeso sostenendo che non aveva fatto l’intermediazione. Per il giudice non era così

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LIVORNO. Nella beffa dei diamanti venduti a prezzi gonfiati tramite diversi istituti di credito, non ci sono cascati solo grandi nomi dello spettacolo – tipo Vasco Rossi e Federica Panicucci – ma anche semplici correntisti di filiali di periferia. Com’è successo al libero professionista livornese che il 23 dicembre 2015 – dopo essere stato contattato da un dipendente dell’ex Cassa di Risparmi di Lucca Pisa Livorno e Banco Popolare – ha sottoscritto un contratto d’acquisto alla banca Bmp di Livorno per la vendita di un diamante per un valore di diecimila euro. Tra anni più tardi – siamo nell’ottobre 2018 – lo stesso cliente ha ritirato il prezioso assistito «da un gioielliere esperto» scoprendo che alla data dell’acquisto il valore di quello stesso diamante era di 4.500 euro e che la momento in cui era stato ritirato addirittura di meno di 4mila euro.

È da questo momento in poi che il libero professionista, assistito dall’avvocato Francesco Agostinelli, inizia una battaglia giudiziaria contro l’istituto di credito che si è conclusa la settimana scorsa con la sentenza della giudice del Tribunale civile che ha dato ragione all’ormai ex correntista condannando la banca a risarcimento del danno. Che è stato poi stimato da un consulente del tribunale in poco pù di cinquemila euro, oltre alle spese processuali.

La difesa della banca

Durante il dibattimento Banco Bpm Spa patrocinato dall’avvocato Sabino Laudadio, ha sostenuto la propria estraneità all’affare. Come riepiloga la giudice nella sentenza.

La Banca – si legge – «sosteneva espressamente che il proprio ruolo fosse stato quello di mero tramite (del tutto estraneo al contratto stipulato), o segnalatore, con conseguente inapplicabilità della normativa a tutela del consumatore. Con ciò escludendo che la banca svolgesse attività a qualunque titolo promozionale, e giustificando la percezione della commissione dal fatto che IDB ((Intermarket Diamond) Business accedeva alla clientela della banca, a supporto della sua tesi difensiva parte convenuta allegava che il materiale pubblicitario consegnato all’attore recava esclusivamente il logo di IDB».

Ma la vicenda livornese – sottolinea ancora la giudice – «si inserisce nel filone delle vendite dei cosiddetti diamanti da investimento da parte di numerosi istituti bancari ed è stata esaminata in maniera approfondita sia dall'Autorità garante della concorrenza nella decisione del 30 ottobre 2017 – con la quale gli istituti di credito coinvolti sono stati sanzionati per violazione della disciplina consumeristica sulle pratiche commerciali scorrette – che dal Tar Lazio nella sentenza del 14 novembre 2018, il quale ha respinto il ricorso avverso quella pronuncia da parte di Banco BPM.

La motivazione

Al contrario la banca ha «indubbiamente svolto un'attività di consulenza, non diversa da quella svolta in ogni altro tipo di investimento, come risulta a titolo puramente esemplificativo dall’attività di presentazione dell’investimento, fissazione dell’incontro fra la IBM e il cliente, proposta d’acquisto e stipula del contratto all’interno dei locali commerciali della banca, svolgendo invero il ruolo di termine di riferimento del cliente, al fine di orientare le scelte di quest'ultimo.

La contraria tesi della convenuta, secondo la quale essa si sarebbe limitata a svolgere un’attività di mera segnalazione, «non è verosimile, alla luce delle elevate commissioni percepite dalla convenuta medesima, che altrimenti resterebbero prive di giustificazione». l




 

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