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Telefonate moleste

Telemarketing selvaggio: la legge compie un anno ma saremo molestati ancora. Ecco i motivi

Ilaria Bonuccelli
Telemarketing selvaggio: la legge compie un anno ma saremo molestati ancora. Ecco i motivi

Compie un anno la legge contro le telefonate moleste voluta dal Tirreno. Il ministero dello Sviluppo economico ammette: ancora 7/8 mesi per renderla efficace

26 dicembre 2018
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LIVORNO. Compie un anno la legge contro il telemarketing selvaggio. Grazie alla campagna de Il Tirreno, al supporto di 122mila lettori, è stata approvata, in sede legislativa al Senato, in commissione Lavori pubblici il 22 dicembre 2017. Da allora le telefonate moleste non sono cessate. E non finiranno. Il ministero dello Sviluppo Economico lo ammette ufficialmente a Il Tirreno: italiani rassegnatevi. Continuerete a essere disturbati almeno fino all’estate del 2019.

Attesa fino all’estate

Ancora per 7/8 mesi, come minimo, non ci sarà tempo né modo di produrre il regolamento di attuazione della legge che deve difendere i cittadini dalle telefonate moleste. Il telemarketing aggressivo, per usare un’espressione coniata nel 2016 dal Garante della Privacy. Il ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, e il suo staff, hanno altro da fare. Altre priorità. Un’agenda fitta. Non aumentare l’Iva, garantire il reddito di cittadinanza. E poi, redigere un altro regolamento che ha a che fare sempre con il telemarketing e il marketing molesto. Ma quello di carta. A bloccare il regolamento contro le telefonate moleste - è la spiegazione ufficiale del Mise - è il regolamento contro i volantini che intasano le cassette postali. E le lettere pubblicitarie moleste. E siccome due regolamenti insieme non si possono produrre, prima si deve redigere quello contro la posta commerciale molesta, poi quello contro le telefonate moleste.

Ritardo di 18 mesi

Anche se questo significa ritardare di un anno e mezzo l’applicazione della legge scudo. E garantire un anno e mezzo di franchigia ai call center. Un anno e mezzo durante il quale si sta facendo avanti un partito trasversale per modificare la legge mai entrata in vigore. O meglio: una legge entrata in vigore, ma mai applicata.

La legge, in effetti, è in vigore dal 4 febbraio 2018. E, se fosse applicata, impedirebbe ai call center di chiamare (senza il consenso esplicito degli abbonati) anche chi ha un cellulare. Invece, questo non avviene perché la legge ha bisogno di un regolamento per essere applicata. Il regolamento serve per modificare le modalità di iscrizione al Registro delle Opposizioni, in modo da aprirlo a oltre 100 milioni di nuove utenze, fra cellulari (appunto) e numeri fissi riservati. Un salto enorme, visto che al momento gli iscritti potenziali - solo i numeri pubblicati negli elenchi telefonici - sono circa 15 milioni e quelli effettivi 1,5 milioni.

Scadenze ignorate

La legge, per la verità, aveva dato 90 giorni al ministero dello Sviluppo economico per redigere il regolamento di attuazione . Ma a maggio il regolamento non è stato neppure mostrato in bozza. E dopo mesi di melina, se la spiegazione continua a essere che «è fermo all’ufficio legislativo».

Ingorgo di regolamenti

Ora, invece, la versione cambia. Al ministero c’è un ingorgo di regolamenti contro il telermarketing selvaggio. E, come in tutti gli ingorghi, bisogna andare per precedenze. La precedenza è al regolamento che riforma le modalità di iscrizione al Registro delle Opposizioni per chi non vuole ricevere posta cartacea indesiderata. In questo caso la norma, infatti, è stata approvata con il Ddl concorrenza ad agosto 2017. Torna quindi che solo il 25 ottobre 2018 il consiglio dei ministri abbia approvato il regolamento che «estende quanto già previsto in tema di Registro pubblico delle opposizioni al telemarketing via posta cartacea per gli indirizzi presenti negli elenchi telefonici pubblici«. Di fatto, il nuovo regolamento consente a chiunque iscriva il proprio indirizzo nel Registro delle Opposizioni di non ricevere posta a scopi pubblicitari. Ma la nuova disposizione entrerà in vigore dopo la pubblicazione del regolamento sulla Gazzetta ufficiale.

Scudo anti posta molesta

Tecnicamente dalla pubblicazione in Gazzetta ci saranno da aspettare 90 giorni «previsti per la realizzazione tecnica e l'attivazione del Registro esteso. A quel punto, con l'iscrizione al Registro si vieterà agli operatori di telemarketing di inviare pubblicità all’ indirizzo postale presente negli elenchi telefonici. Il trattamento degli indirizzi postali per fini commerciali rimarrà valido solo se gli operatori hanno raccolto apposito consenso dell'interessato». Finito l’ iter per questo regolamento - annuncia il Mise - inizierà quello del regolamento per il telemarketing telefonico. «Perciò non sarà concluso prima dell’estate». 

PERCHE' NON POSSIAMO DIFENDERCI

1. I call center possono continuare a chiamare gli italiani sui cellulari e sui numeri fissi riservati. La legge 5 del 2018 prevede che gli utenti possano bloccare le chiamate commerciali anche sulle utenze mobili e sulle utenze fisse riservate, ma solo dopo che le numerazioni siano state inserite nel Registro delle Opposizioni. Per aprire le iscrizioni anche a cellulari e numeri fissi privati è necessario riformare il Registro. Per riformare il Registro serve il regolamento che non c’è.

2. I call center possono continuare a chiamare anche le utenze fisse che sono iscritte al Registro delle Opposizioni e che, in teoria, dovrebbero essere protette dalle chiamate commerciali indesiderate moleste. La legge 5 del 2018 consente di revocare/annullare i vecchi consensi rilasciati (anche in modo inconsapevole) all’uso dei dati personali per scopi commerciali, ma serve il regolamento non ancora emanato per attuare la disposizione.

3. Può continuare il commercio dei nostri dati personali. Chi ha il nostro numero di telefono, indirizzo, numero cliente (di un’utenza di luce, gas, acqua) può continuare a venderlo. La legge 5 del 2018 prevede il divieto per chi è in possesso e responsabile del trattamento di questi dati della «comunicazione, trasferimento, diffusione» a scopi commerciali. Il divieto, però, vale solo se i dati appartengono a iscritti al Registro delle Opposizioni. E cioè a solo 1,5 milioni di utenti.

4. La cessione e vendita dei nostri dati avviene ancora a nostra insaputa. La legge 5 del 2018 impone che «in caso di cessione a terzi di dati relativi a numerazioni telefoniche, il titolare del trattamento deve comunicare all’utente l’identità del soggetto» al quale il numero è stato ceduto. Al momento, però, la cessione avviene senza comunicazione alcuna, in assenza del regolamento che normi l’iscrizione degli utenti (e numerazioni) al Registro delle Opposizioni.

5. Impossibile ancora esercitare la revoca "selettiva" del consenso all’utilizzo dei nostri dati per uso commerciale. Di nuovo la legge 5 del 2018 consente da febbraio a un utente di revocare a un’azienda l’autorizzazione a usare i propri dati per scopi commerciali anche solo per un periodo (magari 6 mesi o un anno), riservandosi di rilasciare, poi, una nuova liberatoria. Questo non è ancora possibile in assenza del regolamento di attuazione.

6. Impossibile al momento rivalersi sui gestori o sulle aziende che commissionano le campagne promozionali ai call center. La legge 5 del 2018, infatti, prevede che il responsabile del trattamento dei dati personali (quindi anche il committente) risponda in solido delle violazioni della nuova normativa anche in caso di affidamento a call center per effettuare le telefonate. Ma in assenza del regolamento, le disposizioni non si possono attuare.

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