Il trucco per frodare il Fisco «Sfilate in Italia per i clienti russi»
Ecco la sentenza della Corte di Cassazione che ha dato il via libera al sequestro di villa Perti ribaltato: Principato di Monaco sede secondaria
LIVORNO. «Il core business della LC Distribution si realizza prevalentemente all’interno del territorio italiano, rimanendo completamente slegato dal luogo dove è stabilita la sede legale della società».
E ancora: «Pur avvenendo all’estero, da parte dell’agente e dei suoi collaboratori, è indiscutibile che l’attività principale, caratterizzante il rapporto di agenzia, si svolgesse in Italia. I clienti, una volta individuati, venivano, invero, accompagnati in Italia per mostrare loro, nel corso di apposite sfilate, i campioni di articoli in vendita e veniva ad essi offerta assistenza nelle operazioni di definizione negli ordini d’acquisto».
Sono questi alcuni dei passaggi chiave della sentenza, depositata in cancelleria lo scorso 18 di aprile, dalla terza sezione della Corte di Cassazione, che ha annullato l’ordinanza del Tribunale di Livorno che aveva rigettato la richiesta di sequestro preventivo per villa Perti presentata dal pubblico ministero Luca Masini nel settembre 2013 dopo aver scoperto la presunta frode fiscale dei coniugi Landozzi.
Il giudice livornese aveva spiegato come «la richiesta di sequestro non potesse essere accolta perché non era possibile accertare con adeguatamente l’ammontare delle imposte evase, non avendo tenuto conto né delle spese, né delle imposte versate nel Principato di Monaco».
Spiegano nelle memorie depositate il 18 febbraio scorso i legali dei due indagati, gli avvocati Giuseppe Batini e Stefano Piccioli.
«Il ricorso del pubblico ministero è inammissibile. Ecco perché chiediamo il rigetto visto che non ci sono i presupposti per ipotizzare l’esistenza di una stabile organizzazione in Italia della LC Distribution. Inoltre non c’è nessun obbligo in Italia da parte della società monegasca. Ecco perché era obbligo dell’accusa - scrivono i difensori - detrarre le imposte estere, una volta accertata l’esistenza di un reddito imponibile in Italia. Correttamente - è la conclusione - il giudice per indagini preliminari aveva ritenuto che il mantenimento della residenza in Italia da parte di Landozzi non costituiva conferma delle esterovestizione della società, trattandosi di una scelta obbligata».
Nonostante l’opposizione la Cassazione ha fatta notare che la società dovesse versare una quota d’imposta in Italia. E dunque ha dato il via al sequestro dell’immobile settecentesco sul viale Mameli.
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