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Codice della Strada, si cambia ancora: svolta sulle droghe alla guida

Codice della Strada, si cambia ancora: svolta sulle droghe alla guida

Multe solo se c'è alterazione psicofisica al momento del controllo da parte delle forze di polizia

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ROMA. Una nuova circolare, inviata nei giorni scorsi a prefetture e forze dell’ordine, segna un netto cambio di rotta nell'applicazione delle norme introdotte a dicembre scorso nel nuovo Codice della Strada. Le regole sulla guida dopo l'assunzione di droghe, che fino a oggi prevedevano sanzioni anche in assenza di effetti psicofisici al momento del controllo, vengono ora reinterpretate con criteri più stringenti e legati alla reale alterazione del conducente. Secondo il documento firmato congiuntamente dai ministeri della Salute e dell’Interno, per poter contestare il reato non basterà più un test positivo: sarà necessario dimostrare che la sostanza stupefacente stia ancora producendo i suoi effetti nel momento in cui il soggetto è alla guida. Una precisazione non da poco, che nei fatti ridimensiona la rigidità delle norme introdotte dal ministero dei Trasporti e già oggetto di un ricorso davanti alla Corte costituzionale, sollevato dal tribunale di Pordenone.

Stop alla linea dura: si torna al principio dell’alterazione

Nel dettaglio, la circolare chiarisce che non è sufficiente la presenza di tracce nel corpo del conducente: occorre accertare che l’assunzione sia avvenuta in un lasso temporale “prossimo” alla guida, tale da rendere plausibile un effetto ancora in corso. Si tratta, di fatto, del ripristino dell’approccio precedente alla riforma, in cui la contestazione era legata allo stato di alterazione psico-fisica osservabile o dimostrabile.

Per farlo, gli agenti devono eseguire un test salivare preliminare. Se positivo, vengono prelevati due campioni di saliva, conservati con modalità rigorose e inviati ai laboratori di tossicologia forense per le cosiddette analisi di conferma. Solo in presenza di metaboliti attivi – e non semplicemente di residui inattivi – si potrà procedere a contestare l’infrazione.

Urine non più valide, si valutano anche i farmaci

Un’altra novità riguarda i test delle urine, che la circolare esclude esplicitamente: non sono considerati indicativi per stabilire uno stato di alterazione in atto. Vengono inoltre tutelate le persone che assumono regolarmente farmaci come oppiacei o psicotropi prescritti, che possono contenere gli stessi principi attivi delle droghe: la loro presenza nel sangue o nella saliva, se legata a terapie documentate e priva di effetti psicoattivi, non potrà costituire prova d’infrazione.

Controanalisi e conservazione dei campioni

Per garantire il diritto alla difesa, il secondo campione di saliva viene conservato a -18 gradi per almeno un anno, per eventuali controanalisi richieste da magistratura o legali. Questo passaggio rafforza la trasparenza e affidabilità del procedimento.

Verso un nuovo equilibrio normativo

Il documento sembra rispondere, seppur indirettamente, ai dubbi di costituzionalità già sollevati da alcuni tribunali e riconduce l’applicazione della legge su un piano più aderente al principio di proporzionalità. La nuova interpretazione delle norme consente così di distinguere tra chi guida sotto effetto di droghe e chi, pur avendo assunto una sostanza giorni prima, non rappresenta un pericolo immediato per la sicurezza stradale.

In attesa della pronuncia della Corte costituzionale, la circolare rappresenta un passaggio importante verso un'applicazione più equa e scientificamente fondata delle norme sulla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

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