Ufficiale
Diffamazione contro Stasi: l'impedimento dell'imputata Vagli fa slittare l'udienza a settembre
Nel procedimento si sono costituiti come responsabili civili editore e direttore di Fanpage
FORTE DEI MARMI. Un rinvio a settembre per un impedimento dell’imputata formalizzato dal legale nei giorni scorsi e la costituzione dei responsabili civili della testata giornalistica Fanpage.
Sono i due passaggi tecnici avvenuti ieri mattina nell’udienza predibattimentale davanti al giudice Nidia Genovese nel procedimento in cui deve rispondere di diffamazione aggravata, ai danni di Alberto Stasi, la criminologa forense, Anna Vagli, 36 anni, di Forte dei Marmi.
Editore e direttore di Fanpage si sono costituiti nella parte di responsabili civili nel processo nato dalla querela di Stasi, di recente uscito dal carcere dopo la condanna a 16 anni per l’omicidio di Chiara Poggi, per scontare il residuo di pena in affidamento in prova ai servizi sociali.
Nel maggio 2022, la dottoressa Vagli aveva firmato un articolo per la testata Fanpage sul caso Garlasco indicando un movente per il delitto, quello della pedopornografia, che, secondo i legali Stasi, non è mai stato accertato. "Perché Alberto Stasi è l’assassino di Chiara Poggi al di là di ogni ragionevole dubbio" era il titolo dell’analisi redatta dalla criminologa, secondo la quale la ragione dell’omicidio era da imputare alla scoperta della vittima di materiale pedopornografico nel computer del fidanzato. Di qui la richiesta di chiarimenti e la lite finita nel sangue la mattina del 13 agosto 2007.
Le sentenze escludono quel movente.«Sul pc il laureando (Stasi, ndr) nascondeva anche una cartella denominata Militare. Al suo interno era contenuto materiale pedopornografico» aveva scritto l’imputata. È quel passaggio contestato da Stasi e dai suoi legali. Non solo l’appello bis, poi reso definitivo dalla Cassazione, non ha chiarito il movente, ma agli atti c’è la sentenza di annullamento senza rinvio con cui la Cassazione «ha annullato perché il fatto non sussiste la condanna di Stasi per il reato di detenzione di materiale pedopornografico (in assenza di prove su come fossero pervenuti nel suo computer alcuni frammenti di file di tale contenuto, nonché sul fatto che l’imputato li avesse visionati o che dal nome dei medesimi se ne potesse arguire il suddetto contenuto o che il predetto avesse utilizzato una ben individuata stringa di ricerca volta a tale scopo) strettamente individuabile nelle sue implicazioni come una possibile causa del delitto». Prossima udienza a settembre.
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