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La Corte di giustizia Ue: applicare la Bolkestein e fare le gare delle spiagge

La Corte di giustizia Ue: applicare la Bolkestein e fare le gare delle spiagge

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VIAREGGIO. Le concessioni delle spiagge italiane non possono essere rinnovate automaticamente, ma devono essere oggetto di una procedura di selezione imparziale e trasparente. Tradotto, una gara pubblica. “I giudici nazionali e le autorità amministrative sono tenuti ad applicare le norme pertinenti di diritto dell’Unione, disapplicando le disposizioni di diritto nazionale non conformi alle stesse".

Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell'Ue in una sentenza pregiudiziale in risposta a un quesito posto dal Tar della Puglia in merito a un ricorso diretto all’annullamento della delibera del Comune di Ginosa (Taranto). La direttiva Bolkestein, secondo i giudici europei, “si applica a tutte le concessioni di occupazione del demanio marittimo. Dall'esame non è emerso alcun elemento idoneo ad inficiare la validità della direttiva relativa ai servizi nel mercato interno”.

Secondo il diritto dell'Unione, per l'assegnazione di concessioni di occupazione del demanio marittimo, “gli Stati membri devono applicare una procedura di selezione tra i candidati potenziali qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali - scrive la Corte - L'autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico”.

Sebbene tali disposizioni siano state recepite nell'ordinamento giuridico italiano, una legge del 2018 ha previsto che le concessioni in essere fossero prorogate fino al 31 dicembre 2033 (la cosiddetta legge Centinaio dal nome del ministro che l’aveva concepita), al fine di disporre del tempo necessario allo svolgimento di tutte le attività essenziali per la riforma delle concessioni. Conformemente a tale legge, il Comune di Ginosa ha prorogato, con delibera del 24 dicembre 2020, le concessioni di occupazione del demanio marittimo nel suo territorio. Ritenendo che tale delibera violasse i principi di concorrenza e libertà di stabilimento, l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato ha notificato a detto Comune un parere motivato, ricordandogli l'obbligo di una previa procedura ad evidenza pubblica e rilevando che le disposizioni nazionali di proroga automatica delle concessioni dovevano essere disapplicate”.

Poiché il Comune di Ginosa non si è adeguato al suo parere, l'Agcm si è rivolto al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia con un ricorso diretto all'annullamento della delibera del Comune di Ginosa. Pur ritenendo che le disposizioni nazionali siano incompatibili con la direttiva 2006/123 relativa ai servizi nel mercato interno, la nota direttiva Bolkestein, il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia aveva dubitato del carattere “self-executing” (automaticamente efficace, ndr) della direttiva e dell'effetto di esclusione delle norme nazionali difformi. Inoltre, tale giudice dissentiva dall'orientamento del Consiglio di Stato italiano secondo cui la direttiva 2006/123 è una direttiva di liberalizzazione e non già di armonizzazione. Da ciò il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia aveva dedotto che tale direttiva avrebbe dovuto essere adottata all'unanimità e non già a maggioranza dei voti del Consiglio. Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia ha sottoposto, di conseguenza, alla Corte di giustizia varie questioni pregiudiziali dirette a verificare l'ambito di applicazione, la validità, la natura e gli effetti dell'applicazione della direttiva. Ma la Corte ha ribadito la linea già espressa in una sentenza del 2016: la direttiva deve essere applicata, con procedure di selezione pubblica per la gestione dei litorali.

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