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Polo Nautico frazionato: la Fiom perde il ricorso

Donatella Francesconi
Polo Nautico frazionato: la Fiom perde il ricorso

Il Consiglio di Stato sulla stessa linea del Tar Toscana: lavoratori e sindacati non legittimati a presentare ricorso

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Donatella Francesconi

viareggio. È «escluso» « che il dipendente di una società interessata da un provvedimento amministrativo «vanti una posizione giuridica autonoma» che lo legittimi a presentare ricorso contro lo stesso provvedimento. Il Consiglio di Stato, dunque, conferma la sentenza del Tar Toscana in merito al ricorso presentato dalla Fiom-Cgil contro il frazionamento di Polo Nautico. Per i giudici di Palazzo Spada, dunque, lavoratori e sindacati non hanno alcuna voce in capitolo nella vicenda, in quanto «in quanto soggetti terzi e privi di una situazione giuridica sostanziale che li legittima alla diretta difesa in giudizio». Così hanno deciso i magistrati della quinta sezione del Consiglio di Stato, presidente facenti funzioni Fabio Franconiero.

A dare origine al ricorso della Fiom-Cgil è stata la deliberazione numero 19 del 30 maggio 2016 con la quale il Comitato portuale di Viareggio, organo dell’Autorità portuale della Regione Toscana, approvava il parziale subingresso di Cantiere Navale Versilia Srl nella concessione del lotto numero uno dell’area portuale di Viareggio già in capo a Polo Nautico Viareggio. Polo Nautico, azienda consortile nata sulle ceneri del fallimento Sec dopo una lunga trattava tra Comune e sindacati.

Il sindacato dei metalmeccanici Cgil, nel ricorrere contro la decisione della Authority, aveva contestato – ricorda la sentenza del Consiglio di Stato – sia l’andamento del procedimento (insufficiente pubblicità dell’istanza di subingresso; omessa valutazione delle osservazioni endoprocedimentali; omesso coinvolgimento delle associazioni di categoria; omessa acquisizione della valutazione dell’Autorità doganale) che la non rispondenza del subingresso all’interesse pubblico. E, inoltre, la carenza di una procedura concorsuale.

Ma per i giudici che mettono la parola fine al contenzioso e al dibattito sul tema, l’operazione autorizzata dalla Autorità portuale non è da ritenersi come rilascio di nuova concessione: «Gli elementi evidenziati dagli appellanti», si legge nella sentenza, «non consentono di dubitare che nel caso in esame si tratti di subingresso ex articolo 46 del Codice della navigazione e non di rilascio di nuova concessione. Il frazionamento della originaria concessione non è suscettibile di causare una modificazione oggettiva del titolo, discendendovi esclusivamente la sostituzione della figura del concessionario e a nulla rilevando che essa sia pro quota, considerato che si tratta di un effetto che, in quanto consentito in riferimento all’intera concessione, e in assenza di un divieto legale, deve ritenersi ammesso anche per una sua parte».

Il ricorso della Fiom-Cgil era contro Regione Toscana e Comune di Viareggio, ma quest’ultimo Ente non si è costituito in giudizio. —

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