Il presidio
Scommesse sportive con società maltese: no del Tar alla licenza
La ditta di Querceta aveva contestato l’atto della questura con cui era stata respinta l’autorizzazione. Ricorso bocciato
querceta
Aveva stipulato un contratto di ricevitoria con una società di scommesse sportive di Malta, ma la questura di Lucca non aveva autorizzato la licenza prevista per chi canalizza le giocate verso un operatore comunitario. Mancava infatti, secondo quanto l’ufficio del ministero dell’Interno, la concessione da parte dell’agenzia delle dogane e dei monopoli a favore della società maltese.
La ditta (di Querceta) non si è arresa e ha fatto ricorso al tribunale amministrativo per chiedere l’annullamento del decreto del questore (risalente al 26 agosto del 2014) con il quale era stata respinta la richiesta di licenza. Il Tar ha respinto il ricorso dando ragione alla questura di Lucca. Si chiude così una battaglia legale durata oltre sei anni che fa anche chiarezza sul tema licenze e libero mercato.
Secondo il ricorrente, non solo il provvedimento era «in contrasto» con la normativa europea in materia di libertà di stabilimento e di libera circolazione dei servizi, ma l’amministrazione aveva anche «travisato l’istanza presentata, giacché non trattasi della richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività di intermediazione nella raccolta di scommesse bensì di mera canalizzazione verso la società maltese delle accettazioni delle proposte di scommesse provenienti dai singoli utenti».
Secondo il Tar invece «la normativa vigente prevede – si legge nella sentenza – un regime della “doppia autorizzazione”, che si declina nella concessione all’attivazione della rete da parte dell’agenzia delle dogane e dei monopoli e nella licenza successivamente rilasciata dal questore, previa verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi (in capo al richiedente) ed oggettivi (relativi ai locali di esercizio dell’attività che si chiede di autorizzare) previsti dalla legge».
Non solo. «La giurisprudenza – si legge ancora nell’atto del Tar – ha anche in tempi molto recenti confermato che è compatibile con il diritto comunitario il sistema concessorio-autorizzatorio del “doppio binario”, che richiede, per l’esercizio di attività di raccolta di scommesse, come detto, sia il rilascio di una concessione da parte del ministero dell’economia e delle finanze, sia l’autorizzazione di pubblica sicurezza». La stessa corte di giustizia euro ha affermato che non sussiste alcun contrasto con il trattato rispetto a una normativa nazionale, come quella italiana, che imponga alle società interessate a esercitare attività collegate ai giochi d’azzardo l’obbligo di ottenere un’autorizzazione di polizia, in aggiunta a una concessione rilasciata dallo Stato per l’esercizio di simili attività, «e che limiti il rilascio di una siffatta autorizzazione ai titolari di una simile concessione, posto che l’obiettivo attinente alla lotta contro la criminalità collegata ai giochi d’azzardo è idoneo a giustificare le restrizioni alle libertà fondamentali derivanti dalla previsione, a opera della normativa nazionale, della concessione e dell’autorizzazione di polizia, purché tali restrizioni soddisfino il principio di proporzionalità e nella misura in cui i mezzi impiegati siano coerenti e sistematici».
Per cui, dice il Tar, «l’amministrazione non poteva rilasciare l’autorizzazione di cui in mancanza di titolo concessorio rilasciato in Italia, non valendo il richiamo al titolo maltese e d’altra parte essendo in presenza di attività di intermediazione nella raccolta di scommesse». —m.c.
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