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Vende ville a prezzo stracciato, ditta nel mirino del Fisco
Secondo l’Agenzia delle entrate l’azienda ha omesso parte dell’importo incassato. dalle compravendite al Forte, evadendo così circa 5 milioni di euro in tre anni
FORTE DEI MARMI.Ha venduto 52 immobili (tra ville e fondi commerciali) di Forte dei Marmi a prezzo molto inferiore a quello di mercato. Ma secondo l’Agenzia delle entrate lo avrebbe fatto per nascondere il valore reale della compravendita ed evadere così il Fisco. Circa cinque milioni di euro: questa la cifra che la ditta edile apuana non avrebbe dichiarato a cavallo tra il 2004 a il 2006.
Le indagini sono scattate nel 2008, anno in cui la Finanza si presenta negli uffici dell’azienda alla ricerca della documentazione contabile ed extracontabile relativa all’attività di compravendita degli immobili di Forte dei Marmi. Sulla carta ci sono scritte alcune cifre, ma per i militari sono altre.
Dalle indagini bancarie svolte nei confronti degli acquirenti emerge infatti che, in alcuni casi, il valore del mutuo è superiore a quello della compravendita. In un altro caso emerge invece un consistente prelievo non giustificato. Da qui partono tre avvisi di accertamento dell’Agenzia delle entrare che ricostruisce il maggior reddito sulla base dei valori dell’Osservatorio del mercato immobiliare.
La ditta si oppone: fa ricorso. Sia la commissione tributaria provinciale sia quella regionale gli danno ragione. Secondo la Ctr (commissione tributaria regionale) gli accertamenti fiscali non possono essere considerati validi dal momento che sono basati sullo scostamento dai valori dall’Osservatorio del mercato immobiliare, abrogati dal 2008 su spinta comunitaria.
Ma la Cassazione annulla la sentenza e rimanda tutto alla commissione tributaria toscana per un nuovo giudizio. I giudici tributari, secondo la corte suprema, non hanno considerato il fatto che «in tema di prova civile conseguente ad accertamento tributario, gli elementi assunti a fonte di presunzione non debbono essere necessariamente plurimi potendosi il convincimento del giudice fondare anche su un elemento unico, preciso e grave, la valutazione della cui rilevanza, peraltro, nell’ambito del processo logico applicato in concreto, non è sindacabile in sede di legittimità ove sorretta da motivazione adeguata e logicamente non contraddittoria». In altre parole la ripresa a tassazione si regge anche su altri fattori come l’andamento «reiteratamente ed ingiustificatamente antieconomico dell’attività imprenditoriale», le indagini bancarie, la sproporzione consistente fra muto e vendita.
Inoltre, si legge sempre nella sentenza della Cassazione, «l’accertamento con metodo analitico-induttivo, con cui il fisco procede alla rettifica di singoli componenti reddituali, ancorché di rilevante importo, è consentito, pure in presenza di contabilità formalmente tenuta, giacché la disposizione presuppone, appunto, scritture regolarmente tenute e, tuttavia, contestabili in forza di valutazioni condotte sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti che facciano seriamente dubitare della completezza e fedeltà della contabilità esaminata».
Il caso quindi torna davanti alla commissione tributaria regionale.
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