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Affitti estivi in riva al mare, occhio ai nuovi obblighi

Giovanna Mezzana
Affitti estivi in riva al mare, occhio ai nuovi obblighi

Sono entrate in vigore le norme per chi dà in locazione a turisti la seconda casa,  il miniappartamento o la dépendance. Ecco un vademecum per essere in regola

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VIAREGGIO. Dal 1° marzo sono scattati nuovi obblighi per chi mette a reddito il mattone affittando a vacanzieri il miniappartamento, la dépendance della villetta, la casa al mare dei nonni. Discendono dal nuovo Testo unico sul sistema turistico regionale.

Chi riguarda

La legge – che è la n.86 del 20 dicembre 2016 e la cui operatività è stata completata nel 2018 con l’adozione del regolamento di attuazione – ha ridisegnato il sistema ricettivo toscano sia sul fronte pubblico che su quello privato: per esempio, ha diviso la Toscana in ambiti turistici di destinazione; ha sdoganato nuove forme di strutture ricettive come i condhotel e i marina resort; ha differenziati gli affittacamere dai B&B. Ma l’articolo del Testo unico che sembra avere una portata “rivoluzionaria” è quello dedicato alle locazioni turistiche – il n.70 – che contiene (nuovi) obblighi per migliaia di viareggini e versiliesi che danno in affitto un alloggio anche solo per brevi periodi.

Quali “contratti”

La nuova legge regolamenta dunque anche le cosiddette locazioni turistiche, cioè l’affitto di abitazioni civili a vacanzieri, il cui unico vincolo è quello di non offrire servizi turistici tipici delle strutture ricettive (cambio di lenzuola, asciugamani, pulizie, colazione... ), secondo il principio “chi entra nell’alloggio se lo gestisce”. Fino a ora per le locazioni brevi – sotto 30 giorni – non correva l’obbligo di registrazione del contratto di locazione, ma l’esplosione sul web di siti specializzati dai quali il privato può proporre alloggi – attualmente sarebbero 60mila gli annunci che offrono case e appartamenti in Toscana – ha indotto Firenze a predisporre strumenti per “misurare” il fenomeno.

Step1-la comunicazione

Supponiamo che una famiglia voglia dare in affitto un appartamento per 15 giorni, a luglio, mediante un annuncio online o anche tramite agenzia immobiliare (non fa differenza). Cosa deve fare? Deve comunicare al Comune in cui si trova l’alloggio che quell’appartamento viene utilizzato a fini di locazione turistica: e deve farlo entro 30 giorni dalla stipula del primo contratto di locazione. Per tale comunicazione è necessario utilizzare la procedura telematica messa a punto dalla Regione, collegandosi a servizi. toscana.it/?tema=turismo (senza spazi); bisogna cliccare nel quadrato verde (vedi foto) “locazioni turistiche”, scegliere l’area e compilare un format che richiede: nome, cognome, codice fiscale del locatore; informazioni catastali dell’immobile, una serie di caratteristiche dell’alloggio (che sono dettagliate qui sotto) e un indirizzo email a cui verrà comunicato – al termine della registrazione – un codice regionale univoco identificativo della struttura. Tale comunicazione si fa una sola volta, ma attenzione: è necessaria una singola comunicazione per ogni diverso appartamento/immobile.

 

La famigerata “griglia”

Il format della comunicazione richiede di dettagliare dotazioni e servizi dell’alloggio: per esempio, se si tratta di una villa/casa unifamiliare o di un appartamento; a quale piano si trova; il numero delle camere, dei posti letto, dei bagni completi; se c’è balcone o terrazzo; se il riscaldamento è a gas, elettrico, centralizzato, autonomo, con stufa...; se in cucina c’è piano cottura, frigorifero, congelatore, forno elettrico, forno a gas, micronde...; se c’è l’aria condizionata; o il garage, il posto auto, una cassaforte...; e se l’alloggio è predisposto all’ospitalità di persone disabili (bagno, sedile doccia, montascale...). Tale griglia è stata considerata quasi vessatoria dagli agenti immobiliari della Fiaip: la Regione sta valutando quali siano i campi che devono essere compilati obbligatoriamente.

Step2-chi arriva

Oltre alla comunicazione al Comune c’è un altro obbligo, a fini statistici: è quello di comunicare la “movimentazione” turistica – cioè arrivi e partenze – come già fanno le strutture ricettive. Come? Sempre dal portale regionale. Effettuato l’accesso con le proprie credenziali – all’email fornita verrà comunicato il codice identificativo della struttura – si potrà accedere alla piattaforma telematica di invio delle presenze cliccando su “Link alla statistica – Clicca qui per comunicare la statistica”. Attenzione: i dati relativi a arrivi e partenze devono essere comunicati (e aggiornati) mensilmente, anche nel caso in cui gli ospiti siano pari a zero. Corre anche l’obbligo –che discende dal Decreto Sicurezza – di comunicare alla Questura i dati di chi arriva e chi parte, incombenza che già ricade sulle strutture ricettive: il sistema genera automaticamente un file da inviare alla Questura.


 

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