Il Tirreno

Versilia

la sentenza 

La commissione tributaria: ICare non può riscuotere

Donatella Francesconi

Annullato in primo grado un accertamento da oltre 20mila euro Per i giudici alla società viareggina si applica il decreto Madia

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Il conto alla rovescia per la società ICare, nata dalla ceneri della Viareggio Patrimonio della quale ha ereditato l'attività di riscossione dei tributi, è iniziato: a fine maggio 2019 scade il contratto con il Comune che ha già annunciato da tempo l'intenzione di reinternalizzare il servizio, con non poche questioni aperte per il futuro degli oltre 30 dipendenti transitati dalla Patrimonio alla stessa ICare, nata a sua volta dalla trasformazione di Asp. Una chiusura, quella di ICare, dovuta all'esigenza di non incorrere in quello stato di mantenimento del servizio «non giuridicamente possibile (nell'attuale affidamento, ndr) salvo abrogazioni del decreto Madia», come affermato dall'assessore Laura Servetti nel luglio 2018, in consiglio comunale.

Un decreto Madia nel quale viene stabilito che un Ente pubblico non possa affidare - per un periodo di 5 anni - ad una società pubblica il servizio svolto da un'altra società pubblica fallita. Norma arrivata - ha sempre sostenuto con forza ICare anche nei ricorsi presentati contro le pronunce delle commissioni tributarie di primo grado - quando ICare era già stata costituita. E, dunque, non applicabile al caso in questione.

Oggi, però, una nuova sentenza della commissione tributaria lucchese affonda ancora di più la lama rispetto a quanto già fatto con il provvedimento di fine ottobre 2018, nel quale la prima sezione, presieduta da Francesco Terrusi (consigliere della Corte di Cassazione dal 2010), aveva deciso l'annullamento di un verbale di accertamento emesso nei confronti di un'azienda «in quanto emesso da un soggetto privo di legittimazione».

La nuova sentenza, datata dicembre 2018, arriva ancora dai giudici della prima commissione tributaria provinciale, presidente ancora Terrusi, con Carmine Capozzi e Pier Luigi Brancoli Pantera. Questa volta i giudici entrano definitivamente nella questione Decreto Madia (che impone di non costituire e di non mantenere società che siano in contrasto con il dettato dello stesso decreto) e non lasciano possibilità di equivoco su quello che è il loro intendimento.

Nel richiamare la propria precedente sentenza sulla non titolarità di ICare alla riscossione, la sentenza aggiunge che il Decreto Madia «è applicabile anche ai fallimenti di società in house verificatisi prima della sua entrata in vigore. Con la conseguenza che, qualora medio tempore (come nel caso di specie) l'Ente locale avesse affidato direttamente lo stesso servizio ad altra società in house, lo stesso Ente dovrebbe dismettere - dopo l'entrata in vigore del Decreto Madia - la partecipazione in tale società di nuova costituzione. E, ove ciò non facesse, gli atti emessi dalla società in house sarebbero nulli, essendo quest'ultima ormai priva del potere (di carattere pubblicistico) di procedere alla gestione e riscossione dei tributi locali».

L'ingiunzione di pagamento (oltre 20.000 euro) è stata perciò annullata e la vicenda ICare rischia adesso di farsi più scottante minuto dopo minuto da qui alla scadenza del contratto con il Comune di Viareggio, a fine maggio 2019. —





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