Il Tirreno

Versilia

IMPRENDITORE CONDANNATO 

Estraeva marmo senza autorizzazione

di Melania Carnevali
Estraeva marmo senza autorizzazione

STAZZEMA. Ha estratto marmo in una zona a vincolo paesaggistico senza autorizzazione, per un totale di 210 metri quadri di scavo più «alcuni tagli al monte, non quantificabili, in un piazzale...

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STAZZEMA. Ha estratto marmo in una zona a vincolo paesaggistico senza autorizzazione, per un totale di 210 metri quadri di scavo più «alcuni tagli al monte, non quantificabili, in un piazzale superiore della cava». Per questo Claudio Luisi, amministratore unico della società del marmo Tre Elle srl, è stato condannato dalla Cassazione a tre mesi di arresto e 32mila euro di ammenda, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile (il Comune di Vagli di Sotto) per “opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa”. Secondo la Corte suprema, l’attività svolta dalla Tre Elle srl nella cava Faniello (miniera che ricade sia nel comune di Stazzema sia in quello di Vagli di Sotto) finita sotto inchiesta era «una semplice coltivazione abusiva mascherata da bonifica».

L’imprenditore del marmo si era difeso sostenendo che lo scavo oggetto dell’imputazione era in regola, dal momento che l’Asl avrebbe «indicato la necessità di addivenire alla messa in sicurezza del piazzale superiore della cava – si legge nella sentenza della Cassazione –, e in funzione di ciò sarebbe stato elaborato un programma di bonifica, che prevedeva la costruzione di un letto idoneo a impedire il precipitare, in modo incontrollato, delle porzioni di roccia che sarebbero state tagliate durante i lavori; e tale letto costituirebbe lo scavo oggetto dell’imputazione». Circostanza dimostrata, secondo l’imprenditore del marmo, oltre che dai testi portati in aula, anche dallo scambio di comunicazioni tra la stessa Asl e la Tre Elle srl, relative al piano di bonifica.

Tesi che non ha convinto nemmeno la Cassazione, secondo la quale «risulta smentita dagli atti anche la ricostruzione difensiva secondo cui lo scavo era stato richiesto per ragioni sanitarie, trattandosi invece di una semplice coltivazione abusiva mascherata da bonifica». Le mere «interlocuzioni» tra Asl e società, dice la Corte suprema, «non possono essere considerate alla stregua di autorizzazioni e sono, in ogni caso, irrilevanti ai fini paesaggistici, perché provenienti da un’autorità diversa rispetto quella preposta alla tutela del vincolo».

L’imprenditore ha provato a difendersi puntando anche alla prescrizione, sostenendo che l’illecito facesse riferimento al 2010. I giudici di terzo grado però hanno confermato la posizione di quelli di appello, secondo cui, invece, «considerata l’assenza di ossidazione del marmo in prossimità dei tagli del monte, questi sarebbero da ricondurre a qualche mese antecedente il sopralluogo sulla cava, avvenuto il 17 gennaio 2012».

Melania Carnevali

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