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Versilia

Suolo pubblico, nuovo regolamento: la richiesta ai vigili

VIAREGGIO. Nuovo regolamento Cosap (suolo pubblico) pronto per andare al voto del consiglio comunale. Con una novità che è una modifica sostanziale delle regole in vigore. Il rilascio, infatti, torna...

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VIAREGGIO. Nuovo regolamento Cosap (suolo pubblico) pronto per andare al voto del consiglio comunale. Con una novità che è una modifica sostanziale delle regole in vigore. Il rilascio, infatti, torna in capo al Comune. Nel senso che «il provvedimento di concessione sarà rilasciato dal dirigente della polizia municipale». Dirigente che ricopre lo stesso ruolo anche per il settore Suap (attività produttive). Ad “ICare”, la società che riscuote i tributi - suolo pubblico compreso - rimane tutto quanto attiene all’istruttoria della pratica «esattamente come deve essere per una società in “house” providing», sottolinea il sindaco Giorgio Del Ghingaro.

La richiesta di suolo pubblico (così gli articoli 3 e 4 del nuovo testo) sarà presentata agli sportelli di “ICare”, i cui addetti provvederanno ad istruire la pratica con un esame preliminare. Se l’esito dell’istruttoria risulterà positivo, sarà “ICare” ad inoltrare tutta la documentazione alla polizia municipale «e agli altri eventuali uffici comunali interessati al fine del rilascio del parere di competenza». Uffici comunali che avranno 10 giorni di tempo per decretare «l’assenza di impedimenti al rilascio». In caso di impossibilità di concedere quanto richiesto, i dieci giorni serviranno a motivare il diniego. Se la domanda necessiterà di integrazione, il richiedente avrà dieci giorni per fornirle. L’intento complessivo è quello di velocizzare l’intero iter.

Morosità. La revoca della concessione per chi non paga, spiega Del Ghingaro, «è stata disciplinata in modo più chiaro e compiuto». Revoca che «sarà attivata con maggiore severità». Rispetto al regolamento attualmente in vigore, inoltre, diventa motivo di decadenza il mancato rispetto delle scadenze dei pagamento entro i termini previsti dal regolamento. Nessun rinnovo sarà concesso ai morosi nei confronti dell’Ente «a qualunque titolo».

Per l’omesso, parziale o ritardato pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari: al 10 % dell’importo dovuto, se il ritardo nel pagamento è non superiore a 15 giorni dalla data di scadenza; al 25%, se il ritardo è compreso tra 16 e 30 giorni dalla data di scadenza; al 30%, se il ritardo è compreso tra 31 e 60 giorni dalla data di scadenza; al 50%, se il ritardo è superiore a 61 giorni dalla data di scadenza

Occupazioni abusive. La parola d’ordine è «tolleranza zero» per le concessioni abusive che a Viareggio non mancano, con commercianti che ne fanno una bandiera da sventolare come fosse un diritto acquisito. In caso di occupazioni abusive, d’ora in poi - sottolinea il sindaco - «il Comune, con ordinanza del dirigente, ordina la rimozione delle attrezzature utilizzate per l’occupazione e la rimessa in pristino dell’area occupata». Il tutto entro un tempo di 10 giorni dall’avvenuta notifica. Se il commerciante non provvederà, rimozione e rimessa in pristino saranno effettuate d’ufficio. Il materiale sarà depositato in locali o aree idonee, con addebito al trasgressore di tutte le spese di rimozione, trasporto e custodia.

Decadenza. La decadenza della concessione si verifica nei seguenti casi: violazione delle disposizioni concernenti l’utilizzo dell’area concessa e degli obblighi contenuti nel provvedimento di concessione; mancato rispetto delle scadenze dei pagamenti entro i termini previsti dagli articoli 26 e 27 del presente regolamento; mancato utilizzo del suolo pubblico concesso, senza alcun giustificato motivo, entro trenta giorni dal rilascio della concessione, in caso di occupazioni permanenti o dieci giorni, in caso di occupazioni temporanee; quando viene meno la titolarità dell’attività per cui è stata rilasciata la concessione; mancata esposizione del cartello di passo carrabile.

Pagamenti. Il pagamento del canone (articolo 16) o della prima rata dello stesso deve essere effettuato prima del rilascio della concessione. Per le occupazioni permanenti il pagamento del canone per gli anni successivi a quello di rilascio della concessione «devono essere effettuati entro il 28 febbraio di ciascun anno». (d.f.)



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