Il Tirreno

Versilia

Per “I Care” udienza il 13 novembre

In ballo in commissione tributaria regionale c’è il ruolo della società pubblica

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VIAREGGIO. «In linea di principio il fallimento della società a partecipazione pubblica determina la cessazione dell'attività già esercitata dalla stessa»: così si esprime la Corte dei Conti siciliana. Chiamata a pronunciarsi dalla richiesta di parere inoltrata dalla Commissione straordinaria del Comune di Palazzo Adriano (Palermo) a fine maggio scorso. La normativa di riferimento è il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, decreto legislativo 175/2016, articolo 14 commi 6 e 24. Là dove si stabilisce che «nei cinque anni successivi alla dichiarazione di fallimento di una società a controllo pubblico titolare di affidamenti diretti, le pubbliche amministrazioni controllanti non possono costituire nuove società, né acquisire o mantenere partecipazioni in società, qualora le stesse gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata fallita». Caso sollevato a Viareggio, con richieste di pronuncia all’Anac, per quanto attiene ad I Care, nata dalle ceneri del fallimento della Viareggio Patrimonio.

La Corte si esprime con chiarezza, nel dare l’interpretazione della norma: «Il “fallimento” dell’intervento pubblico è “sanzionato” con l’obbligo di ricorrere al mercato. L’amministrazione non potrà più assumere (almeno per cinque anni) l’organizzazione e la gestione del servizio attraverso la partecipazione a una società cosiddetta in house. Dovrà, pertanto, ricorrere al mercato, avendo cura di coltivare gli interessi pubblici sottesi al servizio esternalizzato attraverso l’esercizio del controllo contrattuale sull’attività affidata e sul servizio erogato dal soggetto esterno affidatario».

Di questi aspetti, considerando la recente sentenza della Commissione tributaria provinciale ed il successivo ricorso a quella regionale (udienza 13 novembre), si occupa anche la relazione di “I Care”: «Si è chiesto parere all’avvocato Valerio Pardini che si è poi costituito in giudizio per “I Care”. Secondo il legale il Decreto Madia, in quanto successivo all’affidamento del servizio ad I Care, non è applicabile al nostro caso. E, comunque, la violazione di legge censurata dal ricorrente non comprometterebbe gli effetti del contratto di servizio in carenza del suo annullamento».(d.f.)

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