Italia
Per “I Care” udienza il 13 novembre
In ballo in commissione tributaria regionale c’è il ruolo della società pubblica
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VIAREGGIO. «In linea di principio il fallimento della società a partecipazione pubblica determina la cessazione dell'attività già esercitata dalla stessa»: così si esprime la Corte dei Conti siciliana. Chiamata a pronunciarsi dalla richiesta di parere inoltrata dalla Commissione straordinaria del Comune di Palazzo Adriano (Palermo) a fine maggio scorso. La normativa di riferimento è il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, decreto legislativo 175/2016, articolo 14 commi 6 e 24. Là dove si stabilisce che «nei cinque anni successivi alla dichiarazione di fallimento di una società a controllo pubblico titolare di affidamenti diretti, le pubbliche amministrazioni controllanti non possono costituire nuove società, né acquisire o mantenere partecipazioni in società, qualora le stesse gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata fallita». Caso sollevato a Viareggio, con richieste di pronuncia all’Anac, per quanto attiene ad I Care, nata dalle ceneri del fallimento della Viareggio Patrimonio.
La Corte si esprime con chiarezza, nel dare l’interpretazione della norma: «Il “fallimento” dell’intervento pubblico è “sanzionato” con l’obbligo di ricorrere al mercato. L’amministrazione non potrà più assumere (almeno per cinque anni) l’organizzazione e la gestione del servizio attraverso la partecipazione a una società cosiddetta in house. Dovrà, pertanto, ricorrere al mercato, avendo cura di coltivare gli interessi pubblici sottesi al servizio esternalizzato attraverso l’esercizio del controllo contrattuale sull’attività affidata e sul servizio erogato dal soggetto esterno affidatario».
Di questi aspetti, considerando la recente sentenza della Commissione tributaria provinciale ed il successivo ricorso a quella regionale (udienza 13 novembre), si occupa anche la relazione di “I Care”: «Si è chiesto parere all’avvocato Valerio Pardini che si è poi costituito in giudizio per “I Care”. Secondo il legale il Decreto Madia, in quanto successivo all’affidamento del servizio ad I Care, non è applicabile al nostro caso. E, comunque, la violazione di legge censurata dal ricorrente non comprometterebbe gli effetti del contratto di servizio in carenza del suo annullamento».(d.f.)
La Corte si esprime con chiarezza, nel dare l’interpretazione della norma: «Il “fallimento” dell’intervento pubblico è “sanzionato” con l’obbligo di ricorrere al mercato. L’amministrazione non potrà più assumere (almeno per cinque anni) l’organizzazione e la gestione del servizio attraverso la partecipazione a una società cosiddetta in house. Dovrà, pertanto, ricorrere al mercato, avendo cura di coltivare gli interessi pubblici sottesi al servizio esternalizzato attraverso l’esercizio del controllo contrattuale sull’attività affidata e sul servizio erogato dal soggetto esterno affidatario».
Di questi aspetti, considerando la recente sentenza della Commissione tributaria provinciale ed il successivo ricorso a quella regionale (udienza 13 novembre), si occupa anche la relazione di “I Care”: «Si è chiesto parere all’avvocato Valerio Pardini che si è poi costituito in giudizio per “I Care”. Secondo il legale il Decreto Madia, in quanto successivo all’affidamento del servizio ad I Care, non è applicabile al nostro caso. E, comunque, la violazione di legge censurata dal ricorrente non comprometterebbe gli effetti del contratto di servizio in carenza del suo annullamento».(d.f.)
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