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Versilia

Piano delle antenne il Tar condanna Massarosa

di Cesare Bonifazi
Piano delle antenne il Tar condanna Massarosa

Secondo il giudice l’amministrazione doveva coinvolgere Telecom Spa Il sindaco: «Da quel regolamento del 2008 abbiamo cambiato due volte»

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MASSAROSA. «La condanna c’è - ammette il sindaco di Massarosa Franco Mungai - bisogna capire quanto questa sentenza abbia rilevanza oggi perché è stata pronunciata sul regolamento del 2008 che è stato cambiato due volte. Ho già messo gli uffici tecnici al lavoro per capire meglio».

Il tribunale amministrativo di Firenze si è schierato dalla parte di Telecom Italia perché nel regolamento urbanistico approvato nel 2008 c’erano delle norme che, secondo la società delle telecomunicazioni, «darebbero luogo a una serie di divieti di installazione degli impianti di telefonia mobile tanto da concretizzare la violazione dei più generali principi urbanistici con la violazione dei principi di efficacia ed efficienza del servizio pubblico di telecomunicazione».

Insomma alcune norme di quel regolamento sarebbero un vero e proprio divieto a mettere antenne sul territorio. Oltre a questo Telecom ha lamentato di non essere stata coinvolta nell’iter che ha portato all’approvazione del regolamento e di non aver potuto dare il proprio “contributo tecnico”: il Comune, secondo la società, avrebbe deciso da sola e in maniera arbitraria quali dovessero essere i luoghi dove installare le antenne.

Il regolamento del 2008 inoltre si esprime anche sul tipo di tecnologie da utilizzare: per esempio erano esclusi i sistemi microcellulari. Secondo Telecom questo avrebbe limitato la possibilità di coprire interamente il territorio.

Il giudice di Firenze ha stabilito che le contestazioni dell’azienda telefonica hanno fondamento: i Comuni non possono dettare limiti generalizzati ai luoghi dove installare le antenne. Secondo l’interpretazione del Tar, alle amministrazioni non compete la tutela della popolazione dalle immissioni elettromagnetiche. Quello è compito dello Stato. Inoltre non sarebbe possibili limitare la tecnologia utilizzata per i ripetitori.

Il Tar scrive quindi che le norme previste dal regolamento non si limitano ad individuare una serie di siti sensibili ma costituiscono un divieto generalizzato, questo si traduce, di fatto, in un divieto che investe la maggior parte del territorio comunale. Tutte le disposizioni del regolamento che riguardano questi temi sono state dichiarate illegittime. Il Comune adesso dovrà tradurre questa sentenza all’interno del suo regolamento che, secondo quanto detto dal sindaco, è stato poi modificato.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

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