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Tributi non pagati: nuove regole per rateizzare
di Donatella Francesconi
Valgono per tutte le somme dovute al Comune, ma solo per chi può comprovare casi di grave difficoltà economica. Sopra i 25.000 euro serve la fidejussione
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VIAREGGIO. Va al voto del consiglio comunale fissato per lunedì mattina il nuovo Regolamento generale delle entrate, voluto dal sindaco Giorgio Del Ghingaro, alle prese con decine di milioni di tributi non pagati.
Il cuore delle novità introdotte è il sistema di rateizzazione che viene definito all’articolo 15. Per le somme dovute - si legge - in qualità di «entrate tributarie e non» relative ad «avvisi di accertamento, procedure di riscossione coattiva e altre posizioni debitorie». Escluso il solo anno corrente. Per le cifre che rientrino nel quadro così definito, «il funzionario responsabile dell’entrate, su richiesta del titolare del credito, concede - nei casi di comprovata grave difficoltà economica che dovrà essere debitamente documentata nella richiesta - la ripartizione del pagamento delle somme in un numero di rate dipendenti dalle entità della somma rateizzata. Da calcolarsi con riferimento all’importo richiesto al debitore».
Le rate. Ed ecco la tabella definita nel nuovo Regolamento.
Cinque rate mensili fino a 250 euro di dovuto; fino a 12 rate da 251 a 2.500 euro; fino a 18 rate da 2.501 a 10.000 euro; 24 rate da 10.0001 a 25.000 euro; fino a 36 rate da 25.001 a 35.000 euro; fino a 40 rate da 35.001 a 55.000 euro; fino a 50 rate da 55.001 a 65.000 euro; fino a 60 rate da 65.0001 a 85.00 euro; fino a 65 rate da 85.001 a 100.000 euro; fino a 72 rate mensili oltre i 100.000 euro.
L’importo della rata, è ancora il regolamento, «dovrà essere maggiorato degli interessi che, se non diversamente stabiliti dalla legge, è determinata nella misura del tasso legale, maggiorato di 3 punti percentuali».
Le rate scadono l’ultimo giorno del mese.
Le garanzie. Se l’importo per il quale si richiede la rateizzazione è superiore ai 25.000 euro, «il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria che copra l’importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell’ultima rata».
Mancato pagamento. Se il beneficiario della rateizzazione manca «la prima rata o due rate, anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio e l’importo è immediatamente e automaticamente riscuotibile in un’unica soluzione».
Rimborsi. Decisamente meno dettagliato il meccanismo dei rimborsi nei confronti di chi ha pagato di più o ha pagato per somme non dovute, e tutti gli altri casi che si moltiplicano.
L’articolo 17 prevede, infatti, che «il rimborso del tributo o di altra entrata versata e risultata non dovuta», sia «disposto da responsabile del relativo servizio, su richiesta del contribuente o d’ufficio direttamente riscontrato. La richiesta di rimborso dovrà essere motivata, sottoscritta e corredata della documentazione comprovante l’avvenuto pagamento».
Il Regolamento sarà votato, prima che in consiglio - dove arriva come atto “aggiuntivo”, del quale non si è parlato nella Conferenza capigruppo - in commissione risorse, convocata per domani alle 12.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
Il cuore delle novità introdotte è il sistema di rateizzazione che viene definito all’articolo 15. Per le somme dovute - si legge - in qualità di «entrate tributarie e non» relative ad «avvisi di accertamento, procedure di riscossione coattiva e altre posizioni debitorie». Escluso il solo anno corrente. Per le cifre che rientrino nel quadro così definito, «il funzionario responsabile dell’entrate, su richiesta del titolare del credito, concede - nei casi di comprovata grave difficoltà economica che dovrà essere debitamente documentata nella richiesta - la ripartizione del pagamento delle somme in un numero di rate dipendenti dalle entità della somma rateizzata. Da calcolarsi con riferimento all’importo richiesto al debitore».
Le rate. Ed ecco la tabella definita nel nuovo Regolamento.
Cinque rate mensili fino a 250 euro di dovuto; fino a 12 rate da 251 a 2.500 euro; fino a 18 rate da 2.501 a 10.000 euro; 24 rate da 10.0001 a 25.000 euro; fino a 36 rate da 25.001 a 35.000 euro; fino a 40 rate da 35.001 a 55.000 euro; fino a 50 rate da 55.001 a 65.000 euro; fino a 60 rate da 65.0001 a 85.00 euro; fino a 65 rate da 85.001 a 100.000 euro; fino a 72 rate mensili oltre i 100.000 euro.
L’importo della rata, è ancora il regolamento, «dovrà essere maggiorato degli interessi che, se non diversamente stabiliti dalla legge, è determinata nella misura del tasso legale, maggiorato di 3 punti percentuali».
Le rate scadono l’ultimo giorno del mese.
Le garanzie. Se l’importo per il quale si richiede la rateizzazione è superiore ai 25.000 euro, «il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria che copra l’importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell’ultima rata».
Mancato pagamento. Se il beneficiario della rateizzazione manca «la prima rata o due rate, anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio e l’importo è immediatamente e automaticamente riscuotibile in un’unica soluzione».
Rimborsi. Decisamente meno dettagliato il meccanismo dei rimborsi nei confronti di chi ha pagato di più o ha pagato per somme non dovute, e tutti gli altri casi che si moltiplicano.
L’articolo 17 prevede, infatti, che «il rimborso del tributo o di altra entrata versata e risultata non dovuta», sia «disposto da responsabile del relativo servizio, su richiesta del contribuente o d’ufficio direttamente riscontrato. La richiesta di rimborso dovrà essere motivata, sottoscritta e corredata della documentazione comprovante l’avvenuto pagamento».
Il Regolamento sarà votato, prima che in consiglio - dove arriva come atto “aggiuntivo”, del quale non si è parlato nella Conferenza capigruppo - in commissione risorse, convocata per domani alle 12.
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