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Dissesto, l’elenco dei beni da vendere non c’è ancora
VIAREGGIO. Commissione bilancio martedì e all’ordine del giorno c’è anche la discussione della delibera relativa al bilancio di previsione 2017-2019 che i consiglieri comunali sono chiamati a votare...
VIAREGGIO. Commissione bilancio martedì e all’ordine del giorno c’è anche la discussione della delibera relativa al bilancio di previsione 2017-2019 che i consiglieri comunali sono chiamati a votare nella seduta del 27 marzo. Tra gli atti di bilancio, molto interessante è la Nota integrativa che propone una fotografia completa della contabilità pubblica a Viareggio. Terminando con la considerazione che «l'amministrazione ha proceduto ad un rigoroso contenimento delle spese limitandole alle sole obbligatorie o indispensabili per la funzionalità dell'Ente». Ma «non si è stati al momento in grado di riapplicare il disavanzo stante la sua elevata consistenza». Un disavanzo che per il 2017 (tabella a pagina 26) è contabilizzato in meno 39 milioni di euro a fronte dei quasi 41 dell’anno precedente.
Nella stessa nota (pagina 12) - per quanto riguarda le analisi delle entrate - si legge che «alla data odierna l'Ente non ha ancora proceduto all'identificazione dei beni da porre in vendita per il finanziamento dei debiti ante dissesto (competenza Osl). Il realizzo di detti beni non potrà essere destinato a finalità diverse da quelle previste dalla vigente normativa in tema di dissesto». Si tratta degli otto milioni che il Comune deve reperire per contribuire alla definizione del dissesto dichiarato nel 2014, così come calcolato bella delibera con la quale l’Ente pubblico ha accettato la procedura semplificata proposta dall’Organismo straordinario di liquidazione (Osl) che prevede anche un contributo del Governo, pari a circa 27 milioni divisi in tranche annuali per tre anni.
Ancora sul fronte entrate nella nota allegata al bilancio si legge la previsione di 1.357.000 euro alla voce “Utilizzo dei proventi delle concessioni edilizie!. Cifra stimata - viene spiegato - «in base al Piano regolatore in corso di approvazione; al Piano regolatore vigente in regime di salvaguardia; alle pratiche edilizie in sospeso; all’andamento degli stanziamenti e accertamenti degli anni passati». E tenendo conto di convenzioni in atto con i privati, in base alle quali è prevista la compensazione tra oneri di urbanizzazione e opere realizzate direttamente». (d.f.)
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