Il Tirreno

Versilia

Concessioni Polo Nautico, sentenza choc del Tar

di Donatella Francesconi
Concessioni Polo Nautico, sentenza choc del Tar

Lavoratori e sindacati non sono legittimati a costituirsi in giudizio sulla vicenda Neppure in quanto firmatari del protocollo d’intesa per la nascita del consorzio

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VIAREGGIO. I lavoratori di Polo Nautico non erano «legittimati» a ricorrere contro il via libera al subingresso Balducci in Polo Nautico. Lo ha deciso il Tribunale amministrativo regionale che ha respinto il ricorso presentato da lavoratori e sindacato, ovvero la Fiom-Cgil. «La norma - scrivono i giudici della seconda sezione del Tar (presidente Saverio Romano) disegna un rapporto a tre tra il concessionario originario, il concessionario entrante e l'autorità concedente. Senza prendere in considerazione altri rapporti né altri soggetti. Ne segue che gli interessi che l'Autorità deve prendere in considerazione ai fini del decidere sul rilascio o meno dell'autorizzazione al subingresso nella concessione demaniale sono unicamente quelli inerenti il rapporto in questione e, in particolare, l'interesse pubblico alla migliore gestione dell'area demaniale». Nell’ambito di questo rapporto - continua la sentenza - «le posizioni facenti capo a soggetti terzi non vengono prese in considerazione dalla legge, cioè non vengono qualificate come posizioni ritenute meritevoli di tutela giuridica».

Una sentenza, quella del Tar toscana, che farà sicuramente discutere in tutta Italia. I magistrati toscani, infatti, argomentano: «I ricorrenti sono dipendenti dell'impresa Polo Nautico e in proprio non hanno legittimazione ad impugnare gli atti gravati poiché la posizione che fanno valere, consistente nella tutela del loro rapporto lavorativo, è di secondo grado e, pertanto, potrebbe al più legittimare il loro intervento in giudizio, ma non consente loro l'impugnazione diretta del provvedimento di cui si tratta».

Come a dire che quando si tratta di concessioni, il lavoro, l’occupazione, non è tema centrale rispetto all’ordine dei rapporti che il sistema stabilisce. Così che, il giudizio del giudici sul ruolo dei dipendenti di Polo Nautico nell’opposizione al provvedimento di sub ingresso rilasciato dall’Autorità portuale regionale, si riverbera come negativo anche nei confronti del sindacato ricorrente. Infatti, si legge nella sentenza, «Se non sono legittimati i singoli lavoratori, non può esserlo nemmeno l'associazione sindacale che li rappresenta».

E qui il provvedimento del Tar Toscana mette quasi una pietra tombale sul ruolo del sindacato quando la partita si gioca in ambito di concessioni demaniali: «La sua legittimazione (del ricorrente Fiom-Cgil, ndr) non può nemmeno scaturire dall'accordo stipulato con il Comune di Viareggio e la società Polo Nautico il 22 maggio 2006, che ha il valore di protocollo di intesa nell'ambito delle relazioni sindacali tra le parti stipulanti e non può derogare ai principi in materia di legittimazione alla causa vigenti nel processo amministrativo».

Sull’argomento che lo stesso Tar, nelle conclusioni, definisce «una novità», così da decidere di compensare le spese tra le parti, era in campo uno stuolo di avvocati. Per lavoratori ed organizzazione sindacale, i legali Alberto Caretti e Riccardo Tagliaferri (entrambi di Firenze); per l’Autorità portuale regionale, Arianna Paoletti dell’Avvocatura della Regione; Polo Nautico era invece difeso da Roberto Righi, Alberto Morbidelli ed Andrea Pontenani (tutti di Firenze). L’Avvocatura distrettuale dello Stato è intervenuta in giudizio per l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in persona del legale rappresentante in carica ed i ministeri dei trasporti e della difesa .

Non si sono invece costituiti di fronte al Tar il Comune di Viareggio, la Provincia Lucca, la Regione, la Camera di Commercio di Lucca che pure siedono nel Comitato portuale. Né lo ha fatto l’impresa Cantiere Navale Versilia Srl destinataria del provvedimento di subentro oggetto dei ricorso bocciato.

Tre i motivi addotti per motivare il ricorso, lavoratori e sindacato avevano portato all’attenzione dei giudici del Tar anche «il vizio di insufficienza motivazionale, con riguardo specifico al mutato orientamento sul subingresso con frazionamento della concessione e al fatto che è stata autorizzata al subingresso una società che non costituirebbe una realtà adeguatamente solida». Tanto che l’anno precedente, nell’esaminare la questione del frazionamento delle concessioni di Polo Nautico, la stessa Autorità portuale si era espressa negativamente.

Ma la scelta del Tar è stata quella di non entrare nel merito delle questioni poste e della vicenda frazionamento che colleziona ad oggi più di un passaggio in Tribunale. La scelta, giuridicamente argomentata, è stata quella di non considerare lavoratori e sindacati soggetti titolati ad accampare diritti da difendere nella complessa vicenda. Game over, insomma, per mancanza di diritto alla parola sulla materia.

Ora resta da capire se questa sentenza apre alla richiesta complessiva di frazionamento delle concessioni di Polo Nautico, azienda consortile nata dal fallimento della Sec con lo scopo di salvare - appunto - l’occupazione con la garanzia di un’occupazione che all’epoca appariva ben più stabile di quanto non lo sia oggi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

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