Il Tirreno

Versilia

per le cisterne durante l’emergenza tallio

Il giudice di pace dà ragione a Gaia: nessuna negligenza

Il giudice di pace dà ragione a Gaia: nessuna negligenza

PIETRASANTA. Tallio: nessuna negligenza di Gaia per i disagi conseguenti alla non potabilità dell’acqua. A sentenziarlo il giudice di pace di Lucca che non ha accolto l’azione risarcitoria di un...

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PIETRASANTA. Tallio: nessuna negligenza di Gaia per i disagi conseguenti alla non potabilità dell’acqua. A sentenziarlo il giudice di pace di Lucca che non ha accolto l’azione risarcitoria di un residente di Valdicastello che aveva citato in giudizio Gaia - difesa dall’avvocato Giuseppina Mortillaro - per la mancata fornitura idrica diretta da ottobre 2014 a febbraio 2015. In realtà il giudice ha riconosciuto, fa sapere in una nota Gaia, «che il trasporto d'acqua proveniente dalla cisterne, con le quali Gaia garantiva la disponibilità di acqua potabile durante la non potabilità, sia stato per l'utente un “disagio umanamente comprensibile” anche se non ha ravvisato nel comportamento del gestore alcuna negligenza o disfunzione, e nemmeno grave offesa verso l’utente stesso».

«Nella Carta del Servizio si prevede che le interruzioni del servizio - evidenziano dalla società - possano essere imputabili solo a forza maggiore e a guasti o manutenzioni necessarie per il corretto funzionamento degli impianti, con obbligo per il gestore di attivare servizi sostitutivi di emergenza. È noto come tra le forze di causa maggiore sia compreso anche un provvedimento legislativo o amministrativo dettato da interessi generali come l’ordinanza del Comune di Pietrasanta, che, accertata la contaminazione da tallio, stabilì il divieto».

L’ordinanza impose a Gaia di garantire l’approvvigionamento di acqua per uso potabile mediante cisterne. «Proprio sulle cisterne - continua Gaia - il Giudice spiega: “Non è dimostrato che il posizionamento delle cisterne fosse eccessivamente disagevole rispetto all'abitazione dell'utente in quanto la cisterna più vicina (500 metri) non pareva tale da rendere così gravoso il trasporto dell'acqua, usufruendo dei normali mezzi di locomozione” e per le spese sostenute dall'utente per l'acquisto di acqua minerale “trattasi di un esborso frutto di una scelta discrezionale e non necessitata dall’utente, neppure imputabile al gestore, che aveva comunque garantito l'approvvigionamento di acqua potabile». Una sentenza, visti i seri disagi subiti e denunciati da migliaia di pietrasantini, destinata a fare discutere. (l.b.)

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