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Versilia

Ecco dove potevano andare le risorse utilizzate dall’amministrazione comunale

Al fine di dare interpretazione ed attuazione alla norma recata dall'articolo 119 della Costituzione, con la legge finanziaria per il 2004 (articolo 3, commi 16-21, legge n. 350/2003) sono state...

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Al fine di dare interpretazione ed attuazione alla norma recata dall'articolo 119 della Costituzione, con la legge finanziaria per il 2004 (articolo 3, commi 16-21, legge n. 350/2003) sono state definite le regole per il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali, individuando, specificamente, le operazioni che costituiscono indebitamento per regioni ed enti locali agli effetti dell'applicazione dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, e quali quelle che rappresentano investimenti.

Costituiscono investimenti, ai sensi del comma 18: l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di fabbricati residenziali e non residenziali; la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti; l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili; gli oneri per beni immateriali. L'acquisizione di aree e la costituzione di servitù onerose; le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale; in alcuni casi i trasferimenti in conto capitale; gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi ed esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale, aventi finalità pubblica e volti al recupero e alla valorizzazione del territorio.

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