Il Tirreno

Versilia

Tassa di soggiorno al massimo per 5 anni

di Donatella Francesconi

Nel parere della Corte dei Conti il commissario ha agito nella legge e la sua delibera resta in vigore per tutto il dissesto

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VIAREGGIO. Tassa di soggiorno, il commissario prefettizio non ha sbagliato nel ridefinirne gli importi. È la parola definitiva della Corte dei Conti della Toscana alla quale Valerio Massimo Romeo aveva chiesto un parere in merito al proprio operato molto contestato dalle associazioni di categoria. La sezione regionale, composta dai magistrati Gaetano D’Auria (presidente), Paolo Peluffo (consigliere, relatore), Emilia Trisciuoglio, Laura D’Ambrosio, Marco Boncompagni reputa «che il commissario abbia correttamente interpretato la normativa in materia (articolo 4 decreto legislativo 23/2011 e articolo 251 Tuel), che consente una rimodulazione, nella sede regolamentare, delle tariffe della tassa di soggiorno, fermo restando che la gradazione debba partire dall’applicazione del tributo nella misura massima. Peraltro, la condizione di dissesto in cui versa il Comune impone ad esso di compiere un’accurata valutazione dell’eventuale minore derivante dalla rimodulazione dell’imposta, nonché di preordinare le necessarie misure di compensazione». Insomma: lo stato di dissesto dichiarato dal consiglio comunale del 2 ottobre 20914 impone la revisione di tasse e tariffe a partire dalla cifra massima. L’imposta (vale per tutte) può essere modulata ma il Comune deve essere in grado di coprire la cifre che sceglie di non incassare con altre entrate.

La Corte dei Conti riporta sullo scenario amministrativo-politico viareggino il dissesto. Che sembra scomparso dalla campagna elettorale. «Il comune richiedente - scrivono i magistrati del supremo organismo di controllo sui conti pubblici - versa in stato di dissesto. Pertanto, ad esso si applicano le disposizioni di cui all’articolo 251 Tuel “Attivazione delle entrate proprie”, il quale, da un lato (comma 1), richiede che, entro 30 giorni dalla data di esecutività della delibera di dissesto, l’Ente deliberi, per le imposte e tasse locali di spettanza, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita. Dall’altro (comma 4), attribuisce all’Ente dissestato il potere di stabilire maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni per le stesse imposte secondo le competenze, le modalità, nei termini ed entro i limiti stabiliti dalle rispettive disposizioni di legge vigenti». Romeo, insomma, ha fissato un massimo e poi ha modulato, per definire i nuovi importi con proprio atto. E per non lasciare dubbi sulle conseguenze delle scelte obbligatorie imposte dallo stato di dissesto, la Corte ricorda che il comma 2 dello stesso articolo 251 stabilisce: «La delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato». La ratio della norma - si legge nel parere - «è da ricercare nella necessità, conseguente alla procedura di dissesto, di garantire entrate finanziarie all’Ente in grado di assicurare non solo la solvibilità nei confronti dei creditori, ma anche la continuità dei servizi e delle prestazioni ai cittadini». Nel caso specifico della tassa di soggiorno gli interventi finanziati con il ricavato sono quelli in materia di turismo, di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali. Come stabilito dal decreto legislativo del 14 marzo 2011 “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” che ha introdotto la tassa di soggiorno .

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