Italia
Non truffò il fratello, assolto noto imprenditore del marmo
La Corte di Appello accoglie in pieno il ricorso contro la condanna di primo grado presentato da Giuliano Pocai: il fatto non sussiste. Una cava di Stazzema al centro della disputa giudiziaria
STAZZEMA. Assolto perché il fatto non sussiste. Così ha stabilito la Corte di Appello di Firenze che ha ribaltato la sentenza con cui in primo grado Giuliano Pocai, storico imprenditore del settore lapideo versiliese, era stato condannato per truffa ai danni del fratello Alberto e per falso. Il giudice Gerardo Boragine, il 24 settembre 2010, inflisse una pena (ovviamente sospesa) di sette mesi di reclusione e duecento euro di multa: un verdetto contro il quale l'imputato ha presentato il ricorso che è stato accolto in pieno dai giudici di secondo grado.
La vicenda al centro del processo è ruotata intorno alla cava Piastranera, giacimento della preziosa pietra del Cardoso. Nel 2003 Giuliano Pocai sottoscrisse con il Comune di Stazzema un contratto per l'affitto del 50% del sito estrattivo in mano all'amministrazione pubblica. Per far questo avrebbe presentato una dichiarazione sostitutiva nella quale sosteneva di avere la piena disponibilità dell'altra metà della cava mentre in parte - pari al 21% - era di proprietà del fratello Alberto. Con il contratto del Comune in mano, Giuliano Pocai cominciò a sfruttare la cava, che è in grado di assicurare pietra di alta qualità, probabilmente una delle migliori di tutte le Apuane. Dopo aver tentato di accordarsi con il fratello, Alberto Pocai fece partire l'esposto alla procura della repubblica che avviò l'inchiesta conclusa con la formulazione a carico di Giuliano dell'accusa di truffa e falso in atto pubblico.
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Per quei due reati Giuliano fu condannato cinque anni fa ma adesso è stato assolto con la formula più ampia. La corte di appello, nella motivazione della sentenza, tra le altre cose rileva che secondo quanto si ricava dalla determina comunale che autorizzò l'escavazione, Giuliano Pocai - con la dichiarazione sostitutiva presentata al Comune di Stazzema prima di ottenere il contratto di affitto (un documento cruciale che peraltro è andato smarrito e quindi non è mai stato possibile vagliare in sede giudiziaria) - «aveva attestato sotto la propria responsabilità di “avere la disponibilità dell'area”, il che - sottolineano i giudici di secondo grado - renderebbe tale dichiarazione non menzognera in quanto tale accezione non coincide con la definizione di proprietà dell'area stessa e dunque non escluderebbe la comproprietà dell'area con altro soggetto, nella specie il fratello».
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