Il Tirreno

Versilia

Fondazione, obbligo di gare

Donatella Francesconi
Re Carnevale con Burlmacco, simbolo di Viareggio
◗
Re Carnevale con Burlmacco, simbolo di Viareggio

Non è privata ma pubblica: carrista vince il ricorso

2 MINUTI DI LETTURA





 VIAREGGIO. Pubblico o privato, privato o pubblico: questo il dilemma quando si tratta di partecipate e Fondazioni. Oggi è il Consiglio di Stato a sciogliere il nodo con la sentenza relativa proprio alla Fondazione Carnevale. Definita dai giudici come niente di più che «un'articolazione organizzativa dell'ente locale».  Organismo di diritto pubblico, dunque - si legge nella sentenza - «soggetto alle norme di evidenza pubblica dettate dalla disciplina comunitaria e della normativa nazionale di attuazione». Primo fra tutti il Codice degli appalti.  Perché è proprio da qui che inizia la vicenda che oggi ha portato alla sentenza del Consiglio di Stato. A fine anni' 90 Rossella Disposito (rappresentata dagli avvocati Carlo Barsanti, Vincenzo Colacino e Carlo Andrea Gemignani) presenta al Tribunale amministrativo regionale un ricorso contro la Fondazione Carnevale cui venivano contestati gli «atti relativi alla procedura finalizzata alla stipulazione del contratto di appalto per la realizzazione di 9 opere di prima categoria, 5 di seconda categoria e 13 appartenenti alla categoria "maschere di gruppo"». Insomma, la scelta dei bozzetti del Carnevale 1998.  Il Tar si tira fuori dal giudizio con la sentenza 783 del 1998: la Fondazione - secondo il tribunale amministrativo - costituisce un soggetto di diritto privato. Dodici anni dopo, ecco la parola del Consiglio di Stato e la necessità che il Tar si pronunci sul ricorso. Il Comune di Viareggio - argomentano i giudici - «nomina tutti i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti, dotando la Fondazione di un patrimonio iniziale, conferendogli periodici contributi pubblici, sia preventivi che a consuntivo di bilancio ed esercitando un penetrante potere di controllo sugli organi e sull'attività».  E non solo: la Fondazione Carnevale, continua la sentenza, «è stata costituita per uno scopo ben preciso, quello di approntare uno strumento agile, snello e duttile, in grado di svolgere con tempestività ed efficienza tutti gli atti organizzativi finalizzati alla manifestazione carnevalesca».  La «stretta inerenza» dell'attività della Fondazione «alle finalità istituzionali del Comune» e la circostanza che la Fondazione «non svolga attività economiche ma si occupi della promozione di un evento di primario rilievo culturale con ricadute benefiche sulla collettività territoriale» sono tutti elementi che rafforzano il profilo pubblico della Fondazione oggi presieduta da Alessandro Santini. Con la conseguenza che «gli atti di gara adottati dalla Fondazione sono di natura pubblicistica sottoposti alla giurisdizione amministrativa» compreso «il codice dei contratti pubblici».  Regole cui la Fondazione avrebbe dovuto attenersi, per esempio, nella scelta delle banche cui proporre il leasing per l'acquisto della Cittadella. Come sollecitato nell'emendamento presentato il 12 maggio dal consigliere comunale del Pd, Andrea Palestini. Emendamento non ammesso in virtù dello stato di ente privato che il Comune attribuisce alla Fondazione.

Non lasciare decidere l'algoritmo:

scegli Il Tirreno per le tue notizie su Google

Primo piano
Il caso

Lucca, botte e insulti razzisti al professore scambiato per il compagno della ex

di Pietro Barghigiani